L’esimente per fatti non imputabili al prestanome di ricevitoria del lotto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 245 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore della ricevitoria del lotto, in quanto incaricato di pubblico servizio e agente contabile a norma dell’art. 178, lett. e), R.D. 23 maggio 1924 n. 827, è patrimonialmente responsabile verso l’Erario per le somme riscosse e non versate. Tuttavia, la sua responsabilità è esclusa quando il mancato riversamento degli incassi sia avvenuto per fatti non a lui imputabili, ai sensi degli artt. 178 e 194 del citato R.D., come nel caso del titolare formale che abbia agito quale mero prestanome del genitore, gestore di fatto dell’attività, senza averne consapevolezza né aver tratto alcun profitto. In tale evenienza, viene meno anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, con conseguente rigetto della domanda di condanna per danno erariale.

Il Fatto

La Procura regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio la titolare formale di una ricevitoria del lotto, per aver omesso di versare alla società concessionaria dello Stato gli incassi del gioco relativi a una settimana contabile, per un importo quantificato in € 40.143,24, in violazione dell’art. 30 D.P.R. n. 303/1990 e del contratto di concessione. A seguito della segnalazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’amministrazione aveva disposto la revoca della concessione e l’incameramento della cauzione, quantificando il danno residuo in € 37.024,25.

La convenuta, all’epoca dei fatti appena maggiorenne e studentessa, ha dedotto di essere stata estranea alla gestione dell’attività, esercitata in via esclusiva dal padre, che aveva richiesto l’intestazione dell’impresa alla figlia dichiarando di non poterla intestare a sé. Il padre ha reso una dichiarazione in tal senso, assumendo la piena gestione e manifestando la disponibilità a far fronte al pagamento. La Procura ha tuttavia emesso atto di citazione, contestando la violazione degli obblighi nascenti dalla qualifica di agente contabile e la consapevolezza della qualità di “prestanome”.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente acclarato la giurisdizione della Corte dei conti e la sussistenza del rapporto di servizio, richiamando la giurisprudenza consolidata in materia. Il concessionario del gioco del lotto, quale parte della filiera del gioco, è incaricato di pubblico servizio e la sua qualifica di agente contabile deriva dall’inserimento nell’ambito di un rapporto concessorio instaurato con l’Erario. Il gestore è pertanto tenuto al versamento dei proventi entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, ai sensi degli artt. 24 e 30 D.P.R. n. 303/1990, come sostituiti dal D.P.R. n. 560/1996.

Nel merito, la Corte ha applicato l’esimente di cui agli artt. 178 e 194 R.D. n. 827/1924, ritenendo che il mancato riversamento sia avvenuto per fatti non imputabili alla convenuta. La dichiarazione del padre, non contestata dal requirente, ha comprovato che l’attività era stata effettivamente gestita da quest’ultimo, con esclusione della figlia da ogni scelta e condotta. La convenuta, all’epoca appena maggiorenne e convivente con la madre, aveva acconsentito alla richiesta del genitore per ragioni affettive, senza comprendere le implicazioni giuridiche della concessione.

La Corte ha inoltre escluso l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, non essendo dimostrato che la convenuta fosse consapevole delle violazioni commesse dal genitore. In disparte ogni valutazione sulla possibile responsabilità del padre quale agente contabile di fatto, il Collegio ha rigettato la domanda, rilevando che risulta comunque attivato l’iter della riscossione coattiva da parte dell’Agenzia delle entrate. Le spese di lite sono state compensate, sussistendo giuste ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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