Riassunzione tardiva in appello contabile ed estinzione del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 15 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio contabile, la riassunzione del processo davanti al giudice di primo grado, a seguito di sentenza di appello che abbia rinviato per la prosecuzione del giudizio, deve avvenire nel termine perentorio di tre mesi decorrente dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione, ai sensi dell’art. 199, comma 3, c.g.c. Il mancato rispetto di tale termine determina l’estinzione del giudizio, quale conseguenza automatica del decorso del termine, in ossequio ai principi di certezza dei tempi processuali e di tutela del giusto processo. La declaratoria di estinzione assorbe ogni altra questione, ivi comprese le eccezioni preliminari e le difese di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri e attualmente in pensione, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e al conseguente ricalcolo della pensione in godimento. La domanda investiva il computo dell’anzianità di servizio, l’avanzamento in grado e il riconoscimento di indennità e maggiorazioni connesse a mansioni specialistiche, all’esposizione ad agenti nocivi e a un asserito demansionamento.
La vicenda processuale si innesta su una precedente sentenza di appello contabile che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rinviato al giudice di prime cure per la prosecuzione del giudizio. Il ricorrente ha depositato il ricorso in riassunzione; l’INPS e il Ministero della Difesa si sono costituiti, articolando eccezioni preliminari e difese di merito.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico scrutinа in via preliminare l’eccezione di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione, sollevata dall’INPS in violazione del termine fissato dall’art. 199, comma 3, c.g.c. L’eccezione è ritenuta fondata e meritevole di accoglimento.
La Corte richiama la regola per cui, nell’ipotesi di decisione resa in appello con rinvio al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. La norma non disciplina le modalità della riassunzione, che consistono nel deposito del ricorso presso la Segreteria del giudice di primo grado.
Nel caso concreto, la sentenza di appello risulta depositata il 28.4.2023 e comunicata via pec alle parti il 2.5.2023. Da tale data decorre il termine trimestrale, che il ricorrente non ha rispettato, avendo depositato il ricorso in riassunzione solo il 7.11.2024, dopo circa un anno e sei mesi dalla comunicazione.
Il giudice aggiunge che, anche volendo far decorrere il termine dalla scadenza del termine lungo di impugnazione anziché dalla comunicazione, il termine trimestrale risulterebbe in ogni caso irrimediabilmente decorso al momento del deposito. La declaratoria di estinzione consegue quindi automaticamente al mancato rispetto del termine, in ossequio ai principi di certezza dei tempi processuali e di tutela del giusto processo.
Ogni altra questione resta assorbita e non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.