Finanziamento ARPAC con FSR illegittimo per difetto di correlazione ai LEA (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 103 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di parificazione del rendiconto regionale, è legittimata a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinino effetti non consentiti sugli equilibri e sull’articolazione del bilancio. La norma regionale che destina una quota del fondo sanitario regionale al finanziamento indistinto delle funzioni di un’agenzia ambientale, in assenza di una correlazione preventiva tra risorse vincolate e livelli essenziali di assistenza e di un sistema di contabilità analitica, viola l’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, nonché gli artt. 32, 3, secondo comma, 81, 97, primo comma, 119, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., determinando un uso promiscuo delle risorse destinate ai LEA.

Il Fatto

Nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2023, la Sezione regionale di controllo ha esaminato il capitolo di spesa sul quale sono imputate le risorse del fondo sanitario regionale destinate al finanziamento dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, pari a 58.056.710,00 euro.

Dall’istruttoria è emerso che tale finanziamento si fonda sull’art. 22, primo comma, lett. a) e secondo comma, della legge regionale n. 10 del 1998, che rinvia genericamente alle funzioni trasferite all’agenzia senza distinguere tra attività ambientali, attività sanitarie riconducibili ai LEA e attività extra-LEA. La questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti, con il Procuratore regionale che ha condiviso i dubbi di legittimità costituzionale, rimettendosi al Collegio, e la Regione che ha sostenuto la piena legittimità del proprio finanziamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la propria legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale che riconosce alle Sezioni regionali di controllo una funzione sostanzialmente giurisdizionale nell’ambito del giudizio di parificazione, unico strumento per sottoporre a scrutinio incidentale le disposizioni che alterano l’articolazione del bilancio.

Nel merito, la Sezione ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dal referendum del 1993 e dalla successiva istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, alle quali sono state trasferite le sole competenze in materia ambientale, restando la funzione di prevenzione collettiva affidata alle aziende sanitarie locali e dovendo essere esercitata in modo integrato con le agenzie. Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e l’art. 7-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 confermano questa impostazione.

La Corte dei conti ha poi richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità della norma siciliana di analogo tenore, e la sentenza n. 172 del 2018, che ha qualificato le funzioni delle agenzie ambientali come solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie in senso stretto. Ne deriva che il loro sistema di finanziamento deve considerarsi distinto da quello degli enti del settore sanitario.

La norma regionale campana, non prevedendo alcun meccanismo di correlazione tra il quantum del trasferimento e il fabbisogno effettivo per le attività riconducibili ai LEA, né un sistema di contabilità analitica, determina un uso promiscuo di risorse vincolate, in contrasto con l’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 e con i principi di armonizzazione contabile e di effettività del diritto alla salute. La Sezione ha inoltre rilevato la violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di Regione sottoposta a piano di rientro sanitario, che non può erogare livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.

Esclusa la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata per il tenore letterale univoco della disposizione, il Collegio ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, disponendo la sospensione del giudizio di parificazione limitatamente al capitolo di spesa interessato e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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