Espulsione dello straniero con legami familiari e bilanciamento concreto (Cass. civ. Sez. I n. 33146 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione del cittadino straniero, il diritto alla vita privata e familiare costituisce diritto fondamentale connesso alla dignità della persona, tutelato dalla Costituzione e dall’art. 8 CEDU, e non può essere compresso mediante automatismi fondati sui precedenti penali. Il giudice è tenuto a un bilanciamento concreto e attuale tra l’interesse alla sicurezza pubblica e il rispetto effettivo della vita privata, con esame circostanziato della situazione particolare dello straniero e dei suoi familiari. L’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 si applica, con valutazione caso per caso e in coerenza con la direttiva 2008/115/CE, anche allo straniero che abbia legami familiari nel Paese ancorché non abbia formalmente richiesto il ricongiungimento.
Il Fatto
Un cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace de L’Aquila, che aveva respinto la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il ricorrente aveva dedotto di aver contratto matrimonio con una cittadina italiana e di aver effettuato le pubblicazioni in data anteriore alla notifica del provvedimento espulsivo.
La Prefettura si era opposta, richiamando la pericolosità sociale del ricorrente per i numerosi precedenti penali, anche in materia di stupefacenti, e qualificando l’espulsione come atto obbligatorio e vincolato. Il Giudice di pace aveva confermato tale impostazione, ritenendo prevalente l’interesse alla sicurezza pubblica rispetto al diritto alla vita familiare. L’amministrazione è rimasta intimata nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
I cinque motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il diritto alla vita privata e familiare rientra nel catalogo dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona, tutelati dalla Costituzione e dall’art. 8 CEDU, e non può essere sacrificato attraverso automatismi, ma solo mediante un bilanciamento concreto con le esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
Il Giudice di pace, al contrario, ha qualificato l’espulsione come atto obbligatorio e vincolato sulla base dei precedenti penali, senza valutare la situazione familiare già consolidata. La Corte ha richiamato la sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, che — pur riguardando il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare — enuncia il principio generale secondo cui ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare si ripercuote anche sull’altro e il distacco dal nucleo familiare è troppo grave per essere rimesso in forma automatica a presunzioni assolute e ad automatismi procedurali.
Sul piano normativo, la Corte ha affermato che l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 — che impone di tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d’origine — si applica, con valutazione caso per caso e in coerenza con la direttiva 2008/115/CE, anche allo straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese pur non essendo formalmente richiedente il ricongiungimento, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare elaborata dalla Corte EDU sull’art. 8 CEDU.
Nel caso concreto la motivazione del giudice di merito è stata giudicata carente, per non aver tenuto conto della vita privata del ricorrente né del fatto che le pubblicazioni di matrimonio fossero avvenute prima dell’emanazione del provvedimento espulsivo. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Giudice di pace de L’Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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