Responsabilità precontrattuale della PA e mancato esercizio dei rimedi impugnatori (TAR Sicilia n. 509 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di azione risarcitoria per il danno da perdita di un finanziamento pubblico revocato, il giudice amministrativo esclude la sussistenza del nesso causale quando il privato, consapevole delle tempistiche prescritte dall’accordo di programma e titolare di un interesse qualificato al mantenimento del beneficio, ometta di attivarsi con gli strumenti di tutela previsti. La regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, sancita dall’art. 30, comma 3, c.p.a., è ricognitiva dei principi desumibili dall’interpretazione evolutiva dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., letta alla luce della buona fede e del principio di solidarietà. La scelta omissiva di non esperire l’azione avverso il silenzio e il potere sostitutivo ex art. 2, commi 9-bis e ss., legge n. 241/1990 costituisce condotta esigibile e vale a recidere il legame eziologico tra l’inerzia dell’amministrazione e il pregiudizio lamentato.

Il Fatto

Una società ha riassunto davanti al giudice amministrativo, a norma dell’art. 11 c.p.a., il processo instaurato dopo che il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 313 del 1 marzo 2025, aveva declinato la giurisdizione. La vicenda origina da un programma integrato di riqualificazione urbana ammesso a finanziamento regionale e statale, il cui progetto definitivo doveva essere approvato dagli organi competenti entro termini fissati da un accordo di programma.

Il finanziamento è stato poi revocato con decreto dirigenziale regionale. La società ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni, quantificati in oltre diciotto milioni di euro tra lucro cessante e danno emergente, deducendo la responsabilità precontrattuale o da contatto dell’ente per avere lasciato maturare la revoca senza reagire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ribadito la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, richiamando le argomentazioni del Tribunale di Ragusa. Ha precisato che non rilevano i principi affermati dalla Cass. civ., Sez. Un., n. 26080 del 2025, poiché la fattispecie rientra nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, c.p.a..

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la sequenza procedimentale: la richiesta del Comune al Genio Civile di convocare la conferenza speciale di servizi ex art. 5, comma 4, legge reg. Sicilia n. 12/2011, il rilievo dell’ingegnere capo sulla carenza documentale, le criticità ambientali emerse in sede di V.A.S., fino alla revoca del contributo.

La revoca è stata disposta non per il mancato invio del progetto in sé, ma perché mancava l’approvazione tecnica richiesta dalla normativa regionale. Ha osservato il Collegio che, anche a voler ritenere provata la sussistenza di un illecito riferibile al Comune e la spettanza del bene della vita, della quale deve quantomeno dubitarsi, la domanda risarcitoria non può essere accolta.

La ricorrente, consapevole delle tempistiche, avrebbe potuto e dovuto attivarsi contro l’inerzia dei soggetti responsabili, anche per via giudiziale. Il suo contegno inerte esclude il nesso causale, in applicazione dell’art. 30, comma 3, c.p.a., che non risarcisce i danni evitabili con l’ordinaria diligenza e con l’esperimento degli strumenti di tutela.

Il Collegio ha richiamato l’Ad. Plen. n. 3 del 2011, secondo cui anche le scelte processuali omissive possono rilevare quale controazione del creditore, senza che ciò imponga un apprezzabile sacrificio. La ricorrente avrebbe potuto esperire l’azione avverso il silenzio e il potere sostitutivo. Quanto alla condotta processuale del Comune, non è configurabile alcuna colpa, poiché il ricorso avverso il silenzio era inammissibile per mancata impugnazione del decreto di revoca. Infine, nessuna prova è stata offerta sulla perdurante disponibilità delle risorse e su una concreta chance di riassegnazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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