Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2160 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esistenza di un titolo esecutivo rappresentato da una sentenza passata in giudicato e la persistente inerzia dell’Amministrazione obbligata. Ove l’Amministrazione non deduca l’avvenuto adempimento né alleghi fatti estintivi o modificativi del credito, il ricorso è fondato e va accolto. Il giudice assegna un termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta. La Carta elettronica del docente dovuta al personale non di ruolo costituisce oggetto di un’obbligazione pecuniaria azionabile in executivis.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese una sentenza che accertava il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con le stesse modalità previste per il personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La pronuncia condannava il Ministero ad accreditare sulla carta un importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione.

Formatosi il giudicato e non essendo stata data esecuzione alla sentenza, la ricorrente ha promosso ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione, la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito senza allegare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il ricorso è documentalmente fondato. La sentenza posta a base dell’azione esecutiva dispone una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione, è passata in giudicato e risulta regolarmente notificata all’Amministrazione scolastica debitrice, nel rispetto delle formalità e dei termini di legge.

L’Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, non ha contestato di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. Tale condotta processuale ha quindi lasciato priva di prova ogni eventuale difesa sul piano dell’adempimento.

Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che l’Amministrazione deve essere condannata a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza, per gli anni scolastici richiesti, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Il termine per l’esecuzione è stato fissato in sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, e sarà suo onere depositare una dettagliata relazione sugli adempimenti eseguiti, esclusivamente tramite la procedura del processo amministrativo telematico.

Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in € 600,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, per l’eventuale seguito di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *