Responsabilità del progettista e divieto di ultrapetizione sulla normativa antisismica (Cass. civ. Sez. II n. 431 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che condanni il terzo chiamato in garanzia al risarcimento dei danni per la violazione della normativa antisismica pronunciata in fase esecutiva dei lavori, in assenza di una corrispondente domanda di manleva o risarcitoria proposta dai chiamanti in causa, incorre in ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Resta ferma la responsabilità del progettista per i soli errori di progettazione, relativi alla violazione della distanza dalla via pubblica e della distanza legale di tre metri ex art. 907 cod. civ., per i quali sia stata ritualmente avanzata domanda nei suoi confronti.
Il Fatto
Un gruppo di comproprietari di un immobile promuoveva nel 2006 procedimento per denuncia di nuova opera nei confronti dei vicini, che stavano realizzando un fabbricato in cemento armato. Secondo la variante al permesso di costruire, l’edificio risultava avanzato di 75 cm sul fronte posteriore, ledendo la servitù di veduta esercitata dai balconi e violando la distanza di tre metri prescritta dall’art. 907 cod. civ. e la normativa antisismica.
Ottenuta in sede cautelare la sospensione dei lavori, gli attori promuovevano il giudizio di merito, chiedendo l’accertamento dell’usucapione della servitù di veduta, l’arretramento del fabbricato e il risarcimento dei danni. I convenuti chiamavano in causa i venditori del terreno e il progettista e direttore dei lavori, per essere manlevati. Il Tribunale accoglieva l’usucapione e l’arretramento, respingeva la domanda sulla normativa antisismica e rigettava le riconvenzionali. La Corte d’Appello confermava l’usucapione e, in accoglimento dell’appello incidentale degli attori, condannava i convenuti alla sistemazione del giunto tecnico e, con sentenza non definitiva, dichiarava il progettista responsabile anche per la violazione della normativa antisismica.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta preliminarmente il ricorso principale, dichiarandolo estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., per non avere i ricorrenti presentato istanza di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. Dichiara poi inammissibile il controricorso avverso il ricorso incidentale, in quanto notificato oltre il termine dell’art. 370 cod. proc. civ.
Passando all’esame del ricorso incidentale, il progettista lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché dell’art. 1223 cod. civ., dolendosi della condanna risarcitoria riferita anche alla violazione della normativa antisismica, profilo mai allegato dai chiamanti in causa.
La Corte rileva che i chiamanti in causa, pur avendo evocato in giudizio il professionista anche quale direttore dei lavori, hanno invocato la sua responsabilità professionale e i conseguenti obblighi di manleva e risarcitori solo quale progettista, per non avere previsto nel progetto originario il rispetto della distanza dalla via pubblica e nella variante il mantenimento dell’allineamento con il fabbricato contiguo. Gli stessi chiamanti avevano anzi espressamente escluso ogni responsabilità per la violazione della normativa antisismica, sostenendo che il giunto tecnico era stato regolarmente previsto nel progetto assentito.
Ne deriva che la Corte d’Appello, nel pronunciare condanna del progettista al risarcimento dei danni per la violazione della normativa antisismica verificatasi non in fase progettuale ma in fase esecutiva, è incorsa in ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché nessuna domanda risarcitoria o di manleva per quel profilo era mai stata avanzata, né la condanna poteva discendere in via automatica dall’accoglimento dell’appello incidentale degli attori. La motivazione, inoltre, non si sofferma sul contributo causale del professionista rispetto a tale violazione.
La Corte accoglie pertanto il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti della violazione della normativa antisismica e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione, che dovrà tener conto delle domande effettivamente proposte. Resta ferma la condanna del progettista per tutti i danni e le spese conseguenza immediata e diretta della sua responsabilità professionale quale progettista dei lavori sospesi.
Nota della Redazione
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