Onere probatorio dell’attore nella actio confessoria servitutis (Cass. civ. Sez. 2 n. 14307 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’actio confessoria servitutis l’onere di provare l’esistenza del diritto di servitù grava sull’attore, che deve dimostrarne il titolo costitutivo per contratto, usucapione o destinazione del padre di famiglia. Il giudice non può ritenere assolto tale onere per il solo fatto che il convenuto non abbia provato la propria proprietà esclusiva del fondo asseritamente servente, né può addossare al convenuto medesimo la prova della mancanza del titolo vantato dall’attore. La legittimazione passiva dell’amministratore di condominio, ex artt. 1130 e 1131 cod. civ., sussiste per ogni lite avente ad oggetto interessi comuni, ivi compresa l’azione confessoria diretta alla rimozione di opere comuni, senza necessità di integrare il litisconsorzio nei confronti dei singoli condomini, salvo che l’azione incida sui diritti individuali di questi ultimi.
Il Fatto
Un condominio e i suoi condòmini convenivano in giudizio un condominio confinante, esercitando un’actio confessoria servitutis volta all’accertamento del diritto di passaggio pedonale e carrabile e di sosta su una via, con condanna alla rimozione di una sbarra telecomandata e di presidi metallici. Il convenuto resisteva, proponendo domanda riconvenzionale di accertamento del confine e lamentando la mancata evocazione in giudizio del soggetto formalmente titolare della via. La Corte d’appello rigettava l’appello principale e, in accoglimento dell’incidentale, riformava la sentenza di primo grado sulla condanna all’arretramento dei dissuasori, ritenendo non provata la proprietà esclusiva della via in capo al condominio convenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione respinge il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per la mancata partecipazione dei singoli condomini del condominio convenuto, quali litisconsorti necessari. La Suprema Corte chiarisce che la legittimazione passiva dell’amministratore, ai sensi del secondo comma dell’art. 1131 cod. civ., sussiste per ogni lite avente ad oggetto interessi comuni, senza distinguere tra azioni di accertamento e azioni costitutive o di condanna. Tale legittimazione opera anche quando l’azione confessoria sia diretta alla rimozione di opere comuni, non essendo necessaria la partecipazione di tutti i condomini, salvo che l’azione incida sui loro diritti individuali.
Accoglie invece il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per la violazione degli artt. 1079 e 2697 cod. civ. La Corte d’appello, pur avendo qualificato l’azione come confessoria servitutis, ha concentrato la propria attenzione sulla mancata prova della proprietà esclusiva della via da parte del condominio appellante, facendo discendere da tale difetto di prova la conferma dell’accoglimento della domanda. In tal modo ha di fatto addossato all’originario convenuto l’onere di provare la mancanza del titolo di servitù, anziché porre a carico degli attori l’onere di dimostrare l’esistenza del diritto vantato.
La Corte ribadisce il principio per cui l’attore in confessoria deve fornire la prova rigorosa del titolo costitutivo della servitù, per contratto, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni. La mancata prova della proprietà esclusiva del convenuto non può supplire all’inadempimento di tale onere.
Il terzo, quarto e quinto motivo restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché applichi correttamente il principio dell’onere probatorio, concentrandosi innanzitutto sulla prova dell’esistenza della servitù invocata dagli originari attori.
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Nota della Redazione
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