Esenzione IMU solo per gli alloggi sociali provati dalla contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 430 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 e modificato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli immobili posseduti dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma soltanto a quelli che presentano le caratteristiche di alloggio sociale individuate dal d.m. 22 aprile 2008. La norma richiede che il bene sia destinato a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati. L’onere della prova della condizione oggettiva che legittima il beneficio grava sulla contribuente, trattandosi di esenzione. La scelta legislativa di limitare il beneficio ad alcuni immobili rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola gli artt. 3 e 53 Cost.

Il Fatto

La contribuente, ente di edilizia residenziale pubblica, impugna l’avviso di accertamento per IMU relativo all’anno 2014, emesso dal Comune con riferimento a immobili di sua proprietà. La commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello del Comune e dichiarato legittimo l’accertamento. Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, tutti connessi logicamente e relativi alla sussistenza del requisito oggettivo per l’esenzione.

Il Comune resiste con controricorso, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dei motivi per novità delle questioni e, nel merito, il rigetto. Entrambe le parti depositano memoria.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte tratta congiuntamente i tre motivi, perché concernono tutti la sussistenza del requisito oggettivo dell’esenzione per gli alloggi sociali. Respinta l’eccezione preliminare di novità, in quanto le questioni sollevate sono di puro diritto e non richiedono accertamenti in fatto, il Collegio ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011.

Non tutti gli alloggi posseduti dagli enti di edilizia residenziale fruiscono dell’esenzione, ma soltanto quelli che presentano le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008, essendo destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati. Il Collegio richiama sul punto la propria Sez. V, Ordinanza n. 14511 del 23.05.2024.

La tesi della ricorrente, volta a considerare esente qualsiasi immobile di proprietà dell’ente a prescindere dalle sue caratteristiche e dalla destinazione permanente ad abitazione principale degli assegnatari, è respinta. Il dato testuale è dirimente: il comma 2 della disposizione richiama espressamente i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, mentre il comma 10 del medesimo articolo disciplina in modo distinto la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, riferendosi agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati.

Il sistema normativo differenzia chiaramente le due ipotesi. Ne consegue che non può trovare applicazione la tesi dell’esenzione generalizzata per tutti gli immobili dell’ente, prescindendo dalla prova della loro condizione oggettiva di alloggi sociali. Prova che spetta alla contribuente, trattandosi di esenzione, come affermato da Sez. V, Ordinanza n. 20971 del 26.07.2024. Nel caso concreto, la valutazione delle prove compiuta dalla commissione tributaria regionale — dalla quale non emergeva la natura degli alloggi, essendo stati prodotti solo cinque contratti di locazione e una relazione tecnica — è insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di questione di merito.

Infine, la Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 sollevata in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore determinare le esenzioni in relazione alle singole condizioni degli immobili. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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