Estinzione del processo e interruzione dell’usucapione tra condividenti (Cass. civ. Sez. 2 n. 7568 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale di divisione, anche ereditaria, è idonea a interrompere il termine per l’usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l’azione tende alla trasformazione di un diritto su una quota ideale in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni. Tuttavia, in caso di estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione della causa di rinvio, si applica l’art. 2945, terzo comma, c.c.: l’effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla notificazione dell’atto di citazione rimane fermo, ma il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data dell’atto interruttivo stesso. Non è litisconsorte necessaria in un giudizio di accertamento dell’usucapione la coniuge superstite che abbia rinunciato all’eredità, non avendo mai acquisito alcun diritto sul bene.
Il Fatto
Alcuni eredi di due dei quattro fratelli originari comproprietari di un complesso immobiliare in Roma convennero in giudizio gli altri eredi per ottenere l’attribuzione delle quote a loro spettanti in esito allo scioglimento della comunione ereditaria, già disposto con sentenza passata in giudicato, ma con conguagli da rivalutare a seguito di cassazione con rinvio. In quel giudizio di rinvio, mai riassunto e quindi estinto, era stata proposta domanda riconvenzionale di usucapione, rigettata.
Nel nuovo giudizio instaurato per la divisione, i convenuti riproposero la domanda di usucapione per il periodo successivo al 1987. La Corte d’Appello di Roma rigettò la domanda, ritenendo che la pendenza del giudizio di scioglimento della comunione avesse interrotto il termine per l’usucapione sino al passaggio in giudicato della sentenza. Avverso tale decisione ha proposto ricorso incidentale uno dei convenuti, deducendo l’erronea applicazione dei principi sull’interruzione della prescrizione in caso di estinzione del processo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale. Ha premesso che la domanda di divisione è atto idoneo a interrompere il termine per l’usucapione nei confronti del comunista che possieda in via esclusiva un bene comune, in quanto l’azione mira alla trasformazione della quota ideale in proprietà esclusiva su singoli beni, con effetti anche nei confronti del possessore.
Tuttavia, ha chiarito che l’effetto interruttivo della prescrizione non si protrae indefinitamente. L’art. 2945 c.c., che estende l’effetto interruttivo fino al passaggio in giudicato della sentenza, trova deroga nell’ipotesi di estinzione del processo. In tal caso, le sentenze definitive passate in giudicato conservano l’effetto interruttivo, ma quelle che dichiarano l’estinzione no. Ne consegue che, in caso di mancata riassunzione e conseguente estinzione, opera il terzo comma dell’art. 2945 c.c.: l’effetto interruttivo resta fermo, ma il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data dell’atto interruttivo.
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito non si fossero attenuti a tale principio, avendo erroneamente considerato l’interruzione come protratta per tutta la durata del giudizio di divisione dichiarato estinto. Ha quindi cassato la sentenza su questo punto, rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione.
La Corte ha infine rigettato il secondo motivo (esclusione della litisconsorte necessaria, stante la rinuncia all’eredità) e dichiarato inammissibile il terzo (questione di conformità urbanistica) per la sua novità, non essendo stata dedotta nei gradi di merito né allegata la sua avvenuta proposizione.
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Nota della Redazione
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