Responsabilità da provvedimento illegittimo: colpa solo se la regola d’azione è chiara (TAR Campania n. 998 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per provvedimento amministrativo illegittimo, l’accertamento non può fondarsi sul solo dato obiettivo dell’illegittimità annullata in sede giurisdizionale, dovendo il giudice svolgere un’autonoma indagine sull’elemento soggettivo. La colpa dell’amministrazione sussiste quando la regola di azione violata è chiara, univoca e cogente; se invece il canone di condotta è ambiguo o rimette all’autorità un elevato grado di discrezionalità tecnica, la colpa ricorre solo in caso di esercizio del potere in palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. Ne deriva che le qualificazioni contenute nella sentenza di annullamento non condizionano automaticamente l’accertamento della fattispecie risarcitoria, potendo l’illegittimità essere assorbita nel perimetro dell’errore scusabile. Nel giudizio risarcitorio grava integralmente sul danneggiato la prova dell’an debeatur, non supplibile con la liquidazione equitativa né con la consulenza tecnica d’ufficio.

Il Fatto

Una società agricola ha chiesto al TAR Campania l’accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, per i dinieghi di autorizzazione idraulica opposti da un Consorzio di Bonifica in relazione a un impianto serricolo suddiviso in due lotti, già annullati dal giudice amministrativo con due sentenze. La ricorrente ha quantificato il pregiudizio in oltre sei milioni di euro, tra mancato utile e maggiori costi di realizzazione dovuti all’aumento delle materie prime, invocando anche il danno da ritardo.

Il Consorzio si è costituito eccependo la tardività del ricorso e l’insussistenza della propria colpa, chiedendo inoltre la chiamata in causa della compagnia assicurativa. Quest’ultima ha dedotto l’inammissibilità della domanda per violazione del termine decadenziale di centoventi giorni, l’assenza dell’elemento soggettivo e il difetto di prova del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di irricevibilità. Poiché la ricorrente aveva proposto azione di annullamento, trova applicazione l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., che consente la domanda risarcitoria sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Il giudizio di appello si è concluso solo con una pronuncia di cessazione della materia del contendere depositata in data 2.4.2026, sicché alla notifica del ricorso il termine non era ancora spirato.

Nel merito, la domanda è stata respinta integralmente. Quanto al primo lotto, il Collegio ha escluso la responsabilità del Consorzio perché la ricorrente ha comprovato le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione solo con osservazioni di giugno 2021 e non ha proposto alcuna istanza di autotutela dopo il diniego. L’amministrazione ha poi ottemperato all’ordinanza cautelare nel termine assegnato. Decisiva è risultata la circostanza che i lavori sono iniziati con notevole ritardo rispetto all’autorizzazione: da tale dilazione il giudice ha tratto indizi gravi, precisi e concordanti dell’insussistenza dei danni lamentati.

Per il secondo lotto il Collegio ha distinto due periodi. Rispetto al primo, dal gennaio 2021 all’agosto 2022, ha ritenuto sussistente l’errore scusabile: la vicenda presentava notevole complessità tecnica, confermata dalla necessità di due verificazioni giudiziali e dalla delicatezza degli interessi idrogeologici coinvolti. Mancano dunque i presupposti della colpa. Rispetto al secondo periodo, tra il settembre 2022 e il marzo 2023, la regola di azione era invece divenuta chiara dopo la precedente sentenza di annullamento, con la conseguente configurabilità dell’elemento psicologico.

La sussistenza della colpa non ha però comportato l’accoglimento della domanda. Il maggior costo delle materie prime è stato escluso perché comparato a un periodo irrilevante, anteriore all’illecito. Il mancato utile è stato ritenuto non provato: le stime della ricorrente si fondano su dati previsionali e su performance di impianti diversi da quello in discussione, senza dimostrazione dell’avvio dell’attività e della sua redditività. Il Collegio ha ribadito che la valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. opera solo sul quantum, non sull’an. Anche il danno da ritardo è stato rigettato per genericità delle allegazioni. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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