Parere paesaggistico su condono edilizio richiede motivazione rafforzata (TAR Campania n. 665 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di rilascio del parere consultivo previsto dall’art. 32 legge n. 47 del 1985 per la sanatoria di opere abusive su immobili vincolati, l’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non può fondare il diniego sulla non accertata regolarità pregressa dello stato dell’immobile. La valutazione di compatibilità paesaggistica postuma deve avere ad oggetto l’effettivo impatto paesaggistico-ambientale delle opere, prendendo in considerazione sia l’epoca di realizzazione sia l’attuale contesto in cui esse si inseriscono. Ne deriva un onere di motivazione rafforzata, che richiede un’istruttoria ponderata e puntuale, con specifica analisi del sito, delle caratteristiche costruttive del manufatto e del rapporto tra questo e il paesaggio circostante. Il parere che si limiti a rilevare carenze documentali o profili di contrasto urbanistico-edilizio, senza considerare gli specifici profili paesaggistici, è affetto da difetto di motivazione e di istruttoria ed è annullabile.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo in area assoggettata a vincolo paesaggistico per effetto del D.M. 12 agosto 1967, agiva in giudizio per l’annullamento del parere contrario espresso dalla Soprintendenza in relazione all’istanza di autorizzazione paesaggistica connessa a una procedura di condono edilizio avviata nel 1986 ai sensi della legge n. 47 del 1985, avente ad oggetto un fabbricato monofamiliare realizzato senza titolo.
Nel corso del procedimento, dopo la richiesta di integrazione documentale, l’autorità tutoria rimaneva silente. Avverso tale inerzia la ricorrente proponeva ricorso, accolto da questo Tribunale con sentenza n. 557 del 24 marzo 2025. In ottemperanza al dictum giudiziale la Soprintendenza esprimeva il parere negativo, impugnato nel presente giudizio insieme alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra la fattispecie “a regime” dell’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, in cui il parere precede la realizzazione dell’intervento, e la fattispecie del condono, in cui la valutazione è necessariamente postuma e riguarda opere già realizzate. In quest’ultimo caso l’amministrazione deve considerare sia l’epoca, anche remota, di esecuzione delle opere, sia l’attuale contesto urbanistico-edilizio-paesaggistico, evidenziando con motivazione rafforzata gli eventuali benefici che il patrimonio culturale ricaverebbe dal diniego della sanatoria e dalla conseguente demolizione.
Il parere della Soprintendenza è espressione di un potere tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’irragionevolezza e del travisamento dei fatti. Perché tale sindacato sia pieno ed effettivo, la motivazione deve essere adeguata e dar conto delle ragioni per cui le opere sono ritenute incompatibili con il vincolo.
Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza secondo cui le valutazioni paesaggistiche conservano autonomia rispetto a quelle edilizie e urbanistiche, pur potendo richiamare profili di contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia solo se funzionali a supportare le argomentazioni di natura ambientale. Richiama inoltre il principio per cui, nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, si deve tener conto dei soli profili paesaggistici e ambientali, non potendo in quella sede verificarsi lo stato legittimo dell’immobile, il cui accertamento spetta esclusivamente al Comune: non esiste uno stato legittimo “paesaggistico” del fabbricato.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il parere impugnato si fonda unicamente sulla non accertata regolarità pregressa dell’immobile e non contiene alcuna considerazione dei profili di compatibilità paesaggistica. Manca ogni riferimento alla consistenza effettiva del manufatto, alle sue caratteristiche costruttive, alla sua dimensione e al contesto ambientale. La motivazione incentrata sull’asserita carenza documentale collide con l’onere di motivazione rafforzata.
Il ricorso è quindi accolto per la fondatezza della censura di difetto di motivazione e di istruttoria, con assorbimento delle ulteriori doglianze e annullamento del parere. In via conformativa il Collegio precisa che, nella riedizione del potere, la Soprintendenza dovrà valutare e rendere conto in motivazione della natura e delle caratteristiche del fabbricato, del contesto in cui si inserisce e dei valori paesaggistici attualmente espressi dal sito, descrivendo il rapporto tra manufatto e paesaggio circostante. Le spese sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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