Fatture soggettivamente inesistenti: valutazione globale degli indizi e onere probatorio nella frode IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 15754 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti integranti una frode carosello, il diniego del diritto alla detrazione dell’IVA costituisce un’eccezione al principio di neutralità dell’imposta: l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario, dimostrabile anche in via presuntiva attraverso elementi oggettivi e specifici. Il giudice di merito è tenuto a valutare gli elementi indiziari dapprima singolarmente e poi nel loro complesso, poiché singoli fatti possono assumere maggiore valenza indiziaria se considerati unitariamente; la valutazione atomistica, senza verifica della loro portata complessiva, è censurabile per violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Qualora l’Amministrazione assolva al proprio onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di un distributore di carburanti, impugnava un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2015 con il quale l’Ufficio contestava la detrazione dell’imposta relativa ad acquisti di carburante effettuati da tre società, ritenute società filtro in quanto avevano acquistato il prodotto senza versare l’IVA, sulla base di dichiarazioni di intento false. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e l’appello dell’Amministrazione veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che escludeva la prova della consapevolezza del contribuente di partecipare ad una frode fiscale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente l’eccezione del contribuente fondata sull’art. 21-bis d.lgs. 74/2000, rilevando che la sentenza penale di assoluzione intervenuta non rientra tra i titoli idonei a rendere non punibile la condotta, essendo stata pronunciata con formula “perché il fatto non costituisce reato”, non compresa tra quelle indicate dalla norma.
Quanto al primo motivo, relativo all’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., la Corte lo rigetta, rammentando che il vizio ricorre solo quando manchi qualsiasi statuizione su una domanda o eccezione di parte e non già per l’omesso esame di elementi di prova o di circostanze di fatto, come quelle dedotte dall’Amministrazione a sostegno della propria pretesa. Parimenti infondato è il secondo motivo, concernente la dedotta motivazione apparente: la sentenza impugnata reca una spiegazione logica della decisione, avendo indicato gli elementi fattuali posti a fondamento del convincimento.
Viene invece accolto il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dei principi in materia di riparto dell’onere probatorio. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità e i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 1° dicembre 2022, causa C-512/21, secondo cui spetta all’Amministrazione individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un meccanismo fraudolento; ove assolva a tale onere, grava sul contribuente la prova di aver adoperato la diligenza massima esigibile.
Rilevante è il principio per cui il giudice di merito deve valutare gli indizi non atomisticamente ma nel loro insieme: la Corte censura la sentenza impugnata per aver genericamente affermato che gli elementi dedotti dall’Ufficio non deponevano per la prova della frode, senza operare la necessaria valutazione complessiva degli indizi, che avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione.
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Nota della Redazione
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