Responsabilità contabile del ricevitore del lotto per omesso riversamento dei proventi (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 11 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricevitore del lotto è agente contabile della riscossione, essendo incaricato di raccogliere le giocate e di versare all’Erario il saldo risultante dall’estratto conto, al netto di aggi, vincite, rimborsi e annullamenti, in virtù degli artt. 23, 24, 29 e 30 d.P.R. n. 303/1990 e dell’art. 191 R.D. n. 827/1924, che impone il versamento secondo il principio del non riscosso per riscosso. Il rapporto di servizio di natura funzionale con l’Amministrazione finanziaria radica la giurisdizione contabile, a prescindere dalla natura privatistica del concessionario e dal titolo concessorio. Il mancato riversamento del saldo dovuto integra danno erariale: l’agente risponde ai sensi dell’art. 194 R.D. n. 827/1924 e può essere discaricato solo provando che l’omissione deriva da causa a lui non imputabile, con onere probatorio a suo carico secondo l’art. 1218 cod. civ. La reiterata e cosciente violazione degli obblighi di versamento, non riscontrata a fronte delle diffide, configura dolo, che preclude il potere riduttivo del giudice contabile.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Basilicata conveniva in giudizio la titolare di una ricevitoria del lotto, per un’ipotesi di danno erariale derivante dal mancato versamento nelle casse dell’Erario dei proventi del gioco raccolti in alcune settimane dell’ottobre 2024.

L’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli aveva segnalato l’omesso riversamento di € 4.716,46, corrispondenti agli introiti delle giocate al netto degli aggi e delle vincite pagate. Dopo la sospensione cautelare dei terminali e la revoca della concessione, l’Amministrazione aveva escusso la polizza fideiussoria ottenendo € 7.000,00, di cui € 1.835,43 imputati ai mancati versamenti. Il credito residuo insoddisfatto, pari a € 2.881,03, veniva contestato alla ricevitrice, rimasta contumace. La Procura chiedeva la condanna al pagamento di tale somma, oltre accessori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia della convenuta, ritualmente citata e non costituitasi, ai sensi dell’art. 93 c.g.c. In via pregiudiziale, ha affermato d’ufficio la sussistenza della giurisdizione contabile, ravvisando un rapporto di servizio di natura funzionale tra l’Amministrazione finanziaria e il concessionario della ricevitoria, essendo irrilevanti la natura privatistica del soggetto e il titolo concessorio.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la posizione giuridica del ricevitore del lotto. Questi è agente contabile in forza di una concessione-contratto novennale, con obblighi di servizio delineati dalla legge: raccolta delle giocate, registrazione informatica, pagamento delle vincite inferiori a una certa soglia e riversamento settimanale all’Erario non delle somme effettivamente riscosse, ma del saldo risultante dall’estratto conto, al netto dell’aggio, delle vincite, dei rimborsi e degli annullamenti. Tale obbligo opera a prescindere dall’effettiva riscossione, secondo il principio del non riscosso per riscosso sancito dall’art. 191 R.D. n. 827/1924.

Ne deriva che il ricevitore risponde a titolo di responsabilità contabile ai sensi dell’art. 194 R.D. n. 827/1924 e può ottenere il discarico solo fornendo la prova che la mancata riscossione o il mancato versamento sono dovuti a forza maggiore o a causa a lui non imputabile. La Corte ha precisato che si tratta di responsabilità contrattuale, non extracontrattuale: non trova applicazione l’art. 2046 cod. civ., ma l’art. 1218 cod. civ., con l’onere sul debitore di provare l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile.

Nella specie, la qualità di agente contabile era indiscussa e la condotta della convenuta configurava una reiterata violazione degli obblighi di servizio, in particolare per il mancato rispetto del termine di versamento del saldo a proprio debito. Le plurime contestazioni dell’Amministrazione, rimaste senza riscontro, e l’elenco delle posizioni irregolari attestante le giocate registrate e non versate hanno assolto l’onere probatorio dell’attore, in assenza di prova contraria sulla causa dell’omissione.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto che il non riversare le somme indicate nell’estratto conto, a fronte dei precisi impegni assunti, costituisca scelta cosciente e volontaria, dunque dolosa, desumibile dall’inerzia serbata di fronte alle numerose diffide. Il danno, quantificato in € 4.716,46 e ridotto dell’importo della cauzione escussa, è stato determinato in € 2.881,03, con condanna alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e agli interessi legali. L’imputazione a titolo di dolo ha escluso l’esercizio del potere riduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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