Progressione verticale: giurisdizione ordinaria dopo l’approvazione della graduatoria (TAR Sicilia n. 432 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, la riserva di giurisdizione amministrativa in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici va interpretata in senso restrittivo e riguarda solo le procedure che, iniziate con un bando, si concludono con una valutazione comparativa e una graduatoria di merito. Il discrimine del riparto si colloca nell’approvazione della graduatoria definitiva, atto terminale che esaurisce l’esercizio del potere autoritativo. Gli atti successivi, che attengono alla stipulazione del contratto e agli adempimenti connessi, sono posti in essere dall’Amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato e le posizioni dei candidati utilmente collocati assumono consistenza di diritto soggettivo. La controversia che investe il diritto all’assunzione o alla formalizzazione dell’inquadramento spetta quindi al giudice ordinario.
Il Fatto
Con deliberazione dell’azienda sanitaria era stata indetta una selezione interna per la progressione verticale tra le aree del comparto. Il ricorrente, collocatosi al secondo posto, veniva incluso nella graduatoria approvata con successiva deliberazione, che ne disponeva anche l’inquadramento.
Con nota dell’agosto 2025 il Direttore del Settore Risorse Umane invitava i vincitori a dichiarare entro pochi giorni la disponibilità a formalizzare l’inquadramento dall’1 settembre 2025, con silenzio qualificato come rinuncia. Il ricorrente comunicava la disponibilità solo il 26 agosto. L’azienda, preso atto della pretesa rinuncia, disponeva lo scorrimento della graduatoria e l’immissione in servizio del controinteressato. Il ricorrente impugnava la nota e la deliberazione di scorrimento, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’azienda eccepiva il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, che riserva al giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici. La giurisprudenza, richiamata anche nelle pronunce del TAR Lombardia n. 3978/2009 e n. 4134/2009, del TAR Sicilia n. 1879/2025 e delle Sezioni Unite n. 10360/2021, legge la riserva in senso restrittivo, circoscrivendola alle procedure che iniziano con un bando e si caratterizzano per una valutazione comparativa e la compilazione di una graduatoria finale di merito.
Il discrimine del riparto si colloca nel momento in cui la procedura giunge al suo termine. L’atto terminale è pacificamente individuato nell’approvazione della graduatoria definitiva, che cristallizza gli esiti della selezione e individua i vincitori, come affermato dalla Corte costituzionale n. 241/2018. Con tale atto l’Amministrazione esaurisce l’esercizio del proprio potere autoritativo, secondo le Sezioni Unite n. 29462/2019.
La fase successiva attiene alla stipulazione del contratto individuale di lavoro e alla gestione degli adempimenti connessi, compresa la verifica dei presupposti per l’assunzione. Essa non è più espressione di supremazia pubblicistica, ma rientra negli atti di gestione del rapporto posti in essere con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, come rilevato dal Consiglio di Stato n. 5436/2023. Da quel momento le posizioni dei candidati utilmente collocati assumono consistenza di diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario.
Nel caso concreto la procedura si è conclusa con la deliberazione che ha approvato la graduatoria e disposto l’inquadramento del ricorrente. La nota di richiesta della disponibilità e la deliberazione di scorrimento si collocano inequivocabilmente nella fase successiva. La pretesa non investe la legittimità degli atti della procedura, ma il diritto soggettivo all’assunzione (o alla formalizzazione del nuovo inquadramento) del vincitore. La controversia verte su atti di gestione del rapporto, devoluti al giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11, secondo comma, c.p.a. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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