Assegno di integrazione salariale FIS: evento non evitabile e termine di domanda (TAR Lombardia n. 173 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinata dalle misure amministrative adottate per fronteggiare la crisi pandemica costituisce evento oggettivamente non evitabile. Ne deriva che alla domanda di ammissione al FIS non si applica il termine ordinario di quindici giorni dall’inizio della sospensione, bensì il termine della fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, richiamato dall’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 148/2015. Il messaggio dell’Istituto previdenziale che subordini la tempestività della domanda al rilascio della nuova procedura telematica è inapplicabile ove non prodotto in giudizio e, comunque, cedevole rispetto alla fonte legislativa.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore della produzione cinematografica, di video e programmi televisivi e della produzione di eventi. L’11 febbraio 2022 ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali un accordo nel quale, dato atto della crisi derivante dalla pandemia, ha previsto il ricorso ai Fondi di solidarietà per l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale ordinario.

Il 15 marzo 2022 la società ha presentato all’INPS la domanda per il periodo dal 1° al 28 febbraio 2022, per la causale crisi aziendale per evento improvviso. L’INPS ha respinto l’istanza con nota del 20 maggio 2022, rilevando che la presentazione era successiva alla data di decadenza del 23 febbraio 2022. La società ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, invocando la natura di evento oggettivamente non evitabile della situazione pandemica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 istituisce il FIS per i settori non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I; l’art. 30 prevede che all’assegno di integrazione salariale si applichi, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. Danno luogo ai benefici i casi previsti dall’art. 11, tra cui le situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti.

La questione giuridica centrale riguarda l’individuazione del termine di presentazione della domanda. L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015 fissa il termine di quindici giorni dall’inizio della sospensione, ma fa salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali vale il termine della fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Il Collegio osserva che l’art. 30 non disciplina l’ipotesi in cui la sospensione dipenda da eventi imprevedibili; in tal caso trova applicazione la specifica disciplina dell’art. 15, comma 2. La riduzione dell’attività è stata determinata dalle misure restrittive adottate dall’autorità amministrativa per contenere la pandemia, che hanno comportato una radicale contrazione del lavoro senza dipendere da comportamenti volontari dell’azienda o dei lavoratori.

La sospensione si è verificata nel mese di febbraio 2022, come attestato dall’accordo sindacale dell’11 febbraio 2022, circostanza non contestata dall’INPS. La domanda andava quindi presentata entro il 31 marzo 2022; essendo stata inoltrata il 15 marzo 2022, essa è tempestiva.

Il Collegio esclude inoltre la rilevanza della regolamentazione invocata dall’Istituto previdenziale con il messaggio sull’adeguamento della procedura telematica: l’INPS non ha prodotto in giudizio il messaggio, in violazione del principio di disponibilità delle prove. In ogni caso, ove il contenuto del messaggio contrastasse con la legge, il giudice potrebbe non tenerne conto o disapplicarlo. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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