Regressione tariffaria sanitaria: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 736 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di regressione tariffaria relativa a prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia attenga soltanto all’effettiva debenza dei corrispettivi, senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione. L’azienda sanitaria, ove il rapporto trovi il tetto insuperabile dello stanziamento, è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa e agisce mediante atti paritetici strumentali alla definizione del rapporto di credito. Gli atti di recupero delle somme non dovute, adottati sulla base dei risultati del tavolo tecnico, incidono su una posizione di diritto soggettivo della struttura accreditata e sfuggono alla giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente esercita attività specialistica di laboratorio di analisi in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale e, per esso, con l’azienda sanitaria resistente. Con gli atti impugnati l’azienda comunicava di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate nell’esercizio finanziario 2010, per un importo di 17.390,11 euro, corrispondente alla differenza tra i pagamenti effettuati e il valore determinato dal tavolo tecnico.
La società ha impugnato la nota di avvio del procedimento, la nota di chiusura, la richiesta di pagamento e costituzione in mora, la nota di determinazione del saldo contabile e la deliberazione generale sulla regressione tariffaria unica per il 2010, come modificata per l’area di interesse. Ha dedotto il difetto di motivazione e la lesione del legittimo affidamento, per essere la richiesta intervenuta a oltre dieci anni dall’esercizio di riferimento. L’azienda ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata, in adesione a molteplici arresti giurisprudenziali, anche della stessa Sezione. Richiama il principio secondo cui, in materia di regressione tariffaria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la controversia riguardi solo l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione.
Due sono gli argomenti posti a fondamento di tale conclusione. Da un lato, l’azienda sanitaria è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa quando il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento. Dall’altro, nel vigente sistema sanitario il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Nel caso concreto, gli atti impugnati si limitano a indicare l’importo di un pagamento dovuto per crediti certi, liquidi ed esigibili, determinati sulla base dei risultati dell’attività del tavolo tecnico. Essi si pongono dunque quali atti paritetici strumentali alla definizione del rapporto di credito, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Il Collegio richiama le ordinanze della Corte di Cassazione del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, rese su regolamento di giurisdizione proposto dall’azienda in relazione a procedimenti dello stesso genere. In quelle decisioni si è affermato che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario, nelle quali la contrapposizione si schematizza secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali. Le stesse ordinanze hanno chiarito che, proprio in materia di regressione tariffaria, la controversia concerne soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi, richiamando le Sezioni Unite n. 1771, 1772 e 1773 del 2011.
Il Collegio richiama altresì la propria giurisprudenza, secondo cui le doglianze vertenti sulle modalità e sui tempi della regressione tariffaria, che non investono i provvedimenti a monte, riguardano un contesto in cui l’azienda non agisce più nell’esercizio di poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che incidono sull’entità del corrispettivo spettante alla struttura accreditata in forza di meccanismi previsti nel contratto. La posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e va ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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