Improcedibile il ricorso pensionistico per mancata prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 304 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, da depositare presso la segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 155 C.G.C. nel termine assegnato dal giudice, integra un’ipotesi di improcedibilità del ricorso. L’onere probatorio della regolare instaurazione del contraddittorio grava sul ricorrente. La sua inosservanza impedisce l’esame nel merito della domanda, ancorché la questione di fondo risulti astrattamente proponibile. L’improcedibilità consegue alla mancata costituzione delle Amministrazioni intimate e prescinde dall’accertamento del diritto sostanziale azionato.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato collocato a riposo, ha agito davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania per ottenere l’accertamento del diritto all’integrale corresponsione del trattamento pensionistico, senza le riduzioni introdotte dall’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 145 del 2018. Ha chiesto, in via principale, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità delle disposizioni richiamate e, nel merito, la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme non erogate, oltre interessi e rivalutazione.
All’udienza del 18/10/2023, verificata la mancata costituzione delle parti intimate, il giudice ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per il deposito della prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. L’adempimento non è stato eseguito. Le Amministrazioni convenute non si sono costituite e la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico individua la questione dedotta nell’accertamento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico senza la decurtazione prevista dalla normativa richiamata. Rileva però che tale questione è insuscettibile di esame nel merito, per un motivo preliminare di natura processuale.
Il ricorrente non ha depositato presso la segreteria della Sezione, né trasmesso per via telematica, la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione. L’art. 155 C.G.C. impone tale adempimento. Il decreto era stato regolarmente notificato il 15/3/2023 e anche l’ordinanza a verbale era stata comunicata alla parte. Nulla di ciò è stato prodotto.
Da qui la conseguenza: non risulta regolarmente instaurato il contraddittorio. Il giudice qualifica la fattispecie come improcedibilità del ricorso, richiamando il più accreditato orientamento giurisprudenziale, cui dichiara di voler dare continuità.
A sostegno della soluzione, la sentenza richiama una serie di precedenti della stessa Sezione e di altre Sezioni giurisdizionali: Sez. giur. Campania n. 242 del 24.6.2019, n. 26 del 17.1.2020 e n. 142 del 10.2.2022; Sez. giur. Veneto n. 27 del 23.2.2018 e n. 48 del 7.3.2022; Sez. giur. Puglia n. 366 del 29.5.2019 e n. 89 del 29.1.2020; Sez. giur. Abruzzo n. 92 del 26.7.2018. Il quadro è uniforme nel ritenere che la prova della notifica sia condizione di procedibilità della domanda.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Nulla è disposto per le spese, in assenza di attività difensiva di controparte. Il dispositivo è stato pubblicato in data odierna.
Nota della Redazione
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