Difetto di giurisdizione contabile sulla imposizione fiscale delle pensioni (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 140 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in materia pensionistica, ricorre quando i ricorrenti non contestino la sussistenza, la decorrenza o la determinazione del trattamento pensionistico in atto, ma censurino la stessa legittimità dell’imposizione fiscale sui medesimi gravante. In tal caso il tema del contendere presenta i caratteri di una questione tributaria ed esula dalla giurisdizione pensionistica devoluta dall’art. 1, comma 2, c.g.c. al giudice contabile. Va pertanto declinata la giurisdizione in favore del giudice tributario. La prospettata disparità di trattamento tra pensionati esteri del settore privato e del settore pubblico, in violazione dell’art. 3 Cost., non radica la giurisdizione contabile, restando questione rimessa al giudice tributario, avanti al quale può essere eventualmente proposta la questione di costituzionalità.

Il Fatto

I ricorrenti, ex dipendenti della pubblica amministrazione e associati ad una organizzazione sindacale, hanno adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico nella misura intera, al lordo delle trattenute fiscali, con corresponsione degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.

La domanda si fonda su una pretesa disparità di trattamento: gli ex lavoratori del settore privato residenti all’estero possono optare per l’imposizione fiscale nel Paese di residenza, mentre gli ex lavoratori del settore pubblico residenti all’estero sono obbligati a contribuire all’erario italiano. La resistente non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva anzitutto un manifesto difetto di giurisdizione. Richiama la sentenza n. 221/2023, emessa da altro giudice unico della stessa Sezione, secondo cui l’art. 1, comma 2, c.g.c. devolve alla Corte dei conti i soli giudizi in materia pensionistica, mentre la controversia in esame presenta i caratteri della questione tributaria.

Il criterio discretivo è individuato nell’oggetto effettivo della domanda. I ricorrenti censurano la stessa legittimità dell’imposizione fiscale sui trattamenti pensionistici, con riguardo non già alla sussistenza, decorrenza o determinazione del trattamento in atto, bensì alla correttezza dell’an dell’imposizione applicata. Il tema del contendere, quindi, esula dalla giurisdizione pensionistica propria del giudice contabile.

Su tale assetto la Corte richiama i principi ribaditi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: Cass., sez. un., ord. 12 agosto 2021, n. 22745; Cass., sez. un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., sez. un., 9 giugno 2016, n. 11849. Da tali arresti il giudice dichiara di non avere motivo di discostarsi.

La Corte non si pronuncia quindi sulla questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti, né sul merito della lamentata disparità di trattamento, perché la relativa valutazione appartiene al giudice tributario, in favore del quale la giurisdizione viene declinata. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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