Ricalcolo pensione militare e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in giudizio, da parte dell’Istituto previdenziale, della fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente e l’avvenuto ricalcolo della pensione con corresponsione degli arretrati determinano la cessazione della materia del contendere. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, temperato dalla considerazione dei tempi necessari all’Istituto per adeguarsi al nuovo orientamento interpretativo: la fondatezza della pretesa azionata non può gravare sul ricorrente, ma i tempi di attuazione giustificano la compensazione integrale.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri dal giugno 1983 al dicembre 2016, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto. Lamenta la mancata applicazione dell’aliquota annua del 2,44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1/2021.

Chiede il ricalcolo della pensione dalla data di collocamento in congedo, la condanna dell’Istituto alla corresponsione degli arretrati con interessi e rivalutazione e l’adeguamento del trattamento corrente, oltre alla distrazione delle spese in favore dei difensori. L’INPS, costituendosi, riconosce la fondatezza sostanziale della domanda ma eccepisce la prescrizione quinquennale delle differenze maturate oltre il quinquennio dall’istanza di liquidazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva che l’Istituto ha riconosciuto la fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente, provvedendo al ricalcolo della pensione e alla corresponsione degli arretrati solo in seguito all’instaurazione del giudizio. Su tale presupposto dichiara la cessazione della materia del contendere.

La questione centrale attiene alla regolazione delle spese. Il giudice osserva che l’INPS ha da tempo deciso di adeguarsi ai criteri di calcolo dettati dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, diramando le circolari n. 107/2021 e n. 68/2022.

Tenuto conto dei tempi necessari all’Istituto per dare concreta attuazione al nuovo orientamento interpretativo, le spese sono integralmente compensate tra le parti. La compensazione, tuttavia, non si fonda su una soccombenza dell’Istituto, ma sull’esigenza di non far gravare sul ricorrente — in ragione della fondatezza della pretesa azionata — l’onere di un contenzioso reso necessario dai tempi organizzativi dell’ente.

La pronuncia conferma dunque che il riconoscimento della pretesa in corso di causa produce la cessazione della materia del contendere e che la compensazione delle spese può essere giustificata dai tempi di adeguamento dell’Istituto al nuovo indirizzo, pur in presenza di una domanda riconosciuta come fondata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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