Estinzione del giudizio contabile per definizione alternativa con rito abbreviato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 86 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti può essere definito con il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del d.lgs. n. 174/2016 (Codice della giustizia contabile), su istanza del convenuto formulata previo concorde parere del pubblico ministero. L’accoglimento dell’istanza con decreto del presidente comporta l’obbligo per il convenuto di effettuare il pagamento della somma offerta nel termine perentorio indicato. La regolare esecuzione del pagamento, debitamente verificata in camera di consiglio, determina l’estinzione del giudizio, con conseguente declaratoria in forma collegiale ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte conveniva in giudizio un soggetto, già titolare di ditta individuale, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale di € 15.869,43. La pretesa attorea traeva origine dalla mancata rendicontazione e restituzione di un finanziamento percepito dal convenuto per la propria attività, concesso da una società finanziaria a partecipazione regionale e, per essa, dalla Regione.
Il convenuto si costituiva e chiedeva, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di accedere al rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio, offrendo il pagamento di € 6.000,00 in unica soluzione. L’istanza veniva accolta con decreto del presidente, che disponeva il versamento della somma nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione giurisdizionale ha verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con il rito alternativo. L’istituto, introdotto dall’art. 130 c.g.c., consente al convenuto di evitare la prosecuzione del giudizio attraverso un’offerta di pagamento che, se accolta dal giudice con decreto, assume carattere vincolante alle condizioni ivi stabilite.
Il convenuto ha prodotto la documentazione attestante l’avvenuta disposizione di pagamento nei termini indicati, consistente nella copia del bonifico e nell’attestazione di incasso da parte dell’ente creditore. La completezza e la regolarità della documentazione sono state verificate nel corso della camera di consiglio del 10 giugno 2026.
All’esito positivo dell’adempimento, il Collegio ha pronunciato la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. La peculiarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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