La fusione per incorporazione non estingue la responsabilità sussidiaria dei soci per i debiti della società estinta (Cass. civ. Sez. 5 n. 5170 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione è una vicenda estintivo-successoria, sicché la società incorporata si estingue e alla stessa subentra la società incorporante, che non è più legittimata a ricevere la notificazione dell’avviso di accertamento né a impugnarlo. La successione della incorporante e l’eventuale accollo dei debiti della incorporata non fanno venir meno la concorrente responsabilità sussidiaria dei soci per le obbligazioni della società estinta, la quale, nelle società in nome collettivo, è illimitata e non è legata alla distribuzione degli utili in sede di liquidazione. L’Amministrazione finanziaria che contesti operazioni soggettivamente inesistenti ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione; incombe poi sul contribuente la prova contraria di aver agito con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Il Fatto
La società contribuente, una s.n.c., aveva utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, come da processo verbale di constatazione, e aveva ricevuto un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno 2006, notificato anche ai soci. La società veniva successivamente incorporata da una s.r.l. e, quindi, cancellata dal registro delle imprese. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso di società e soci, e la Commissione tributaria regionale, dichiarata inammissibile la impugnazione della società estinta, rigettava quella dei soci. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia la società incorporata, sia i soci.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto in nome della società estinta, richiamando il principio per cui l’estinzione priva il legale rappresentante del potere di rappresentarla in giudizio, e passa quindi all’esame dei motivi dei soci.
Il primo motivo di ricorso è infondato: la giurisprudenza, richiamata dalla Corte (tra cui le Sezioni Unite), qualifica la fusione come vicenda estintivo-successoria, con la conseguenza che la società incorporante subentra nella titolarità dei rapporti giuridici della incorporata. Tuttavia, tale successione non elimina la responsabilità sussidiaria dei soci, che è connaturata alla qualità di socio ed è illimitata nelle società in nome collettivo. L’avviso di accertamento è stato quindi correttamente notificato anche ai soci, oltre che alla società incorporante.
Il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano vizi di motivazione in merito alla loro buona fede, è inammissibile perché volto a censurare una violazione del principio di ripartizione dell’onere della prova, e comunque infondato. La Corte ribadisce che, ove l’Amministrazione abbia fornito elementi indiziari della consapevolezza della frode, è onere del contribuente provare la diligenza prestata per non esservi coinvolto, non essendo sufficiente una mera allegazione della propria buona fede.
Il terzo motivo, inerente al difetto di sottoscrizione dell’avviso, è inammissibile per essere stato sollevato per la prima volta solo in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato e i soci sono condannati al pagamento delle spese. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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