Responsabilità del socio e ultrattività quinquennale della società cancellata (Cass. civ. Sez. V n. 24023 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di ultrattività della società cancellata, previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, non costituisce condizione per la notifica al socio dell’atto impositivo fondato sull’art. 36 d.P.R. n. 602/1973. L’Ufficio può agire nei confronti del socio prima che sia decorso il quinquennio dalla cancellazione, non essendo la permanenza in vita della compagine sociale un presupposto della responsabilità patrimoniale del socio. L’atto indirizzato al socio deve essere distinto e motivato, ma non necessariamente di contenuto diverso da quello notificato alla società: è sufficiente che il destinatario comprenda da cosa e a che titolo debba difendersi.
Il Fatto
Il contribuente, socio unico e già amministratore di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese il 30.09.2015, impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013 per Ires, Irap e Iva, notificatigli il 22 dicembre 2017 ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, per maggiori imposte riconducibili alla società estinta.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che la notifica al socio ex art. 36 cit. richiedesse il decorso dell’intero quinquennio di ultrattività e l’emissione di un distinto avviso motivato. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i quattro motivi ruotano tutti intorno al coinvolgimento del controricorrente nelle contestazioni contenute negli atti impositivi impugnati. Il richiamo all’art. 2495 cod. civ., contenuto nel primo motivo, è giudicato inappropriato, poiché l’oggetto della controversia è riconducibile all’art. 36 d.P.R. n. 602/1973. Il primo motivo è pertanto inammissibile per difetto di interesse: le considerazioni del giudice d’appello sulla ritualità della notifica alla società, dalla stessa riconosciute come incidentali, difettano di decisorietà, essendo pacifico che la società fu destinataria di avvisi mai impugnati.
Assume priorità il secondo motivo, che viene accolto. La Corte ritiene errata la valutazione del giudice d’appello, secondo cui la notifica dell’atto accertativo al socio ex art. 36 cit. richiederebbe la definitiva estinzione della società, con decorso del quinquennio ex art. 28 cit.. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 3625 del 2025, secondo cui il richiamo all’art. 28, pur di portata sostanziale, non può incidere sul regime della responsabilità patrimoniale del socio per il debito fiscale della società estinta.
La permanenza in vita della società è dunque una fictio, una permanenza artificiosa che non paralizza le distinte esigenze erariali quando queste si indirizzano verso il soggetto ritenuto effettivo titolare della responsabilità patrimoniale nei confronti dell’erario. L’Ufficio non solo può, ma deve avere urgenza di aggredire chi, cessata ogni attività sociale, è o è ritenuto il beneficiario di assegnazioni patrimoniali, anche occultate.
La Corte richiama inoltre le Sezioni Unite n. 32790 del 2023, che ammettono l’azione diretta dell’erario verso i soggetti sussidiariamente responsabili anche in assenza di un titolo formalizzato nei confronti della società estinta, e le sentenze della Corte costituzionale n. 90 del 2018 e n. 142 del 2020. Il principio è applicato a maggior ragione al socio unico.
Quanto alla necessità di un atto distinto e motivato ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, la Corte chiarisce che non occorre una distinzione plastica del contenuto: se l’atto indirizzato alla società contiene già la ricostruzione delle condotte illegittime e dei fatti riconducibili al socio, essi possono essere riprodotti tal quali, purché il destinatario sappia da cosa e perché debba difendersi. Nel caso di specie gli avvisi risultano rituali.
Il ricorso è accolto, il secondo motivo assorbe i restanti, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.