Contratti a termine successivi e limite dei trentasei mesi nel lavoro pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10571 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di successione di contratti a tempo determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, il limite di trentasei mesi di durata complessiva previsto dall’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 opera avendo riguardo alla posizione e all’attività lavorativa concretamente svolta, non alle modalità attraverso cui si perviene alla stipula. È pertanto irrilevante che le assunzioni siano frutto di distinte selezioni concorsuali. Il criterio discretivo è quello della medesima occasione lavorativa, espresso dalla locuzione “mansione equivalente”. L’espletamento di una nuova procedura concorsuale non esime l’amministrazione dal rispetto del limite, né può consentire di impiegare lo stesso lavoratore sul medesimo posto vacante per un tempo potenzialmente illimitato, in contrasto con la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Il Fatto

Il lavoratore aveva prestato attività di redattore presso l’ufficio stampa di una Regione autonoma dal 2007 al 2017, con una sola interruzione di un anno e otto mesi. Le assunzioni erano state disposte a tempo determinato in forza di due distinte selezioni pubbliche, in ragione di vincoli di spesa, benché le esigenze dell’ente fossero state cristallizzate nel giugno 2006 con riferimento ad assunzioni a tempo indeterminato.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore volta ad accertare l’abusivo ricorso al termine, condannando l’amministrazione al risarcimento del danno liquidato in cinque mensilità e mezza della retribuzione. La Corte d’appello aveva respinto il gravame della Regione. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nucleo della controversia muovendo dalla doglianza con cui l’amministrazione sosteneva che l’assunzione all’esito di distinte procedure concorsuali esimesse dall’applicazione del limite. La tesi è respinta: il limite dei trentasei mesi non distingue in base alle modalità di costituzione del rapporto, e il suo superamento connota di abusività la reiterazione. La soluzione è coerente con la funzione di prevenzione degli abusi propria della clausola 5, lett. b), dell’accordo quadro, poiché il moltiplicarsi dei concorsi permetterebbe di utilizzare lo stesso lavoratore sul medesimo posto per un tempo potenzialmente illimitato.

Il Collegio valorizza la nozione di medesima occasione lavorativa, che l’art. 5, comma 4-bis, esprime con la locuzione “mansione equivalente”. Ciò che rileva non è il nomen iuris né il percorso di assunzione, ma la sostanza dell’attività: se questa, per mansioni, modalità di espletamento e inserimento nell’organizzazione, presenta le medesime caratteristiche, opera il limite massimo. Se invece l’attività si connota in modo effettivamente differente, corrispondendo a esigenze diverse del datore, difetta la stessa ratio di prevenzione dell’abuso; resta ferma l’esigenza di impedire che la diversità sia solo formale.

Nella specie la Corte d’appello aveva accertato la sostanziale identità dell’attività svolta per l’intero periodo, consistente nel ruolo di redattore presso l’ufficio stampa della presidenza regionale. La diversa lingua richiesta nella seconda selezione è stata ritenuta elemento irrilevante a connotare la mansione. Si tratta di accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, che supera lo schermo della mera distinzione procedurale.

Quanto agli artt. 51 e 97 Cost., la Corte osserva che il bando di concorso non può prevedere clausole in contrasto con divieti o obblighi gravanti sull’amministrazione, tanto più quando discendono dalla necessità di conformarsi alla normativa eurounitaria; l’ente deve semmai introdurre clausole limitative della partecipazione di soggetti che, se selezionati, supererebbero il limite.

Gli altri motivi sono dichiarati inammissibili. Il secondo, sulla deroga prevista dall’art. 3, comma 3, del C.C.N.L. giornalistico, difetta di decisività, poiché la Corte d’appello aveva già escluso la prova delle ragioni oggettive della prima assunzione e, in ogni caso, il periodo della seconda selezione andava computato. Il terzo non attiene all’omesso esame di un fatto decisivo, ma al governo delle prove. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *