Revocazione della sentenza di cassazione ammissibile solo per errore di fatto revocatorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 18775 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze della Corte di cassazione possono essere impugnate per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., unicamente per il vizio di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., ossia per l’errore di fatto revocatorio risultante dagli atti o documenti della causa, a meno che la pronuncia abbia deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel qual caso è esperibile anche la revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. Non sono quindi deducibili nei confronti della pronuncia di legittimità vizi di omessa o parziale pronuncia, violazioni di legge o errori di diritto, trattandosi di censure rivolte alla sentenza di cassazione come se fosse una pronuncia di merito. L’errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione è effetto della supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero della supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una controversia in materia di distanze legali tra costruzioni, instaurata nel 2001 innanzi al Tribunale di Catania, dopo che la prima domanda, risalente al 1982, era stata respinta con sentenza passata in giudicato. I proprietari del fondo confinante avevano convenuto in giudizio il proprietario del fondo vicino, chiedendo la demolizione o l’arretramento di una sopraelevazione realizzata in violazione delle distanze di legge.
Dopo una complessa vicenda processuale, caratterizzata da un annullamento in Cassazione per difetto di integrazione del contraddittorio, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda, condannando i proprietari del fondo all’arretramento della sopraelevazione. La Corte d’appello di Catania rigettava il gravame principale e accoglieva l’impugnazione incidentale sulle spese. Il successivo ricorso per cassazione veniva rigettato con sentenza n. 4917/2025. Avverso tale pronuncia, i soccombenti proponevano ricorso per revocazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il perimetro del rimedio della revocazione delle proprie sentenze, evidenziando che l’art. 391-bis c.p.c. ne circumscrive l’ambito di operatività. Tale disposizione consente di impugnare le pronunce di legittimità per revocazione solo quando ricorra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., fatta eccezione per le sentenze che abbiano deciso il merito della causa, contro le quali sono esperibili anche gli altri motivi di revocazione e l’opposizione di terzo.
Con il primo e il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano la mancata pronuncia della Corte su eccezioni relative alla conformazione delle particelle fondiarie e alla vigenza di una norma del piano regolatore. La Corte ha osservato che tali censure non integrano un errore di fatto revocatorio, ma si sostanziano in un’omessa o parziale pronuncia, vizio riconducibile al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e non esperibile nei confronti di una sentenza di legittimità, che non è una pronuncia di appello.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti la mancata dichiarazione di interruzione del processo e l’illegittimità della condanna alle spese, sono stati ritenuti estranei al vizio di errore di fatto revocatorio, configurandosi come presunte violazioni di legge. La Corte ha altresì precisato che nel giudizio di cassazione non trova applicazione la disciplina dell’interruzione del processo e che la pronuncia impugnata non aveva dichiarato inammissibile la costituzione delle controricorrenti, ma la nullità della costituzione del nuovo difensore per difetto di procura notarile.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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