Inammissibile il ricorso contro una sola delle concorrenti rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 3422 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione che censuri una sola tra le concorrenti e autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, restando le altre singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre quando la svista concerna il fatto probatorio in sé, trova il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., qualora ne sussistano i presupposti; se invece il fatto probatorio ha costituito punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Il vizio motivazionale, nel giudizio di legittimità, non può risolversi nel mero dissenso circa la rilevanza delle cause di un accertamento peritale, traducendosi in censura di merito.

Il Fatto

Una società di progettazione, in proprio e quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti, convenne in giudizio, davanti al Tribunale, il commissario delegato per l’emergenza ambientale di un bacino idrografico, la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’agenzia regionale subentrata al commissario. Domandò l’accertamento dell’inadempimento della stazione appaltante, la risoluzione del contratto per grave inadempimento e il pagamento dei corrispettivi professionali e dei danni.

Il Tribunale rigettò la domanda di risoluzione, accolse parzialmente quella di pagamento e dichiarò inammissibili le riconvenzionali dell’agenzia. La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello incidentale della società e, accogliendo parzialmente l’appello principale dell’agenzia, ridusse l’importo dovuto. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione dei criteri ermeneutici nell’interpretazione della sentenza di primo grado, con riferimento alle “attività extracontrattuali” ivi menzionate. La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non diretto contro la reale ratio decidendi, fondata sul rilievo che nessun compenso spetta per progetti non approvati e sul riconoscimento della legittimità della mancata approvazione.

Il secondo e il terzo motivo lamentavano un errore di percezione nella lettura della consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale la Corte territoriale avrebbe tratto il convincimento che il progetto approvato fosse mera integrazione di quello precedente. La Corte ha rilevato che l’affermazione dei giudici di appello non si basava soltanto sul parere del consulente, ma sull’insindacabile potere del committente di chiedere modifiche e integrazioni in forza delle clausole contrattuali.

Il quarto motivo riproponeva l’errore percettivo. La Corte ha richiamato la puntualizzazione delle Sezioni Unite n. 5792 del 5.3.2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; se il fatto probatorio è stato punto controverso, il vizio si fa valere ex art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ. Nella specie la ricorrente non prospettava alcun travisamento, discutendo solo dell’informazione desumibile dalla relazione peritale, con dissenso riversantesi nel merito.

Il quinto motivo censurava la riforma relativa al compenso per la progettazione definitiva di un canale, assumendo l’errata percezione di una prova documentale. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché rivolto contro una sola delle concorrenti rationes decidendi, autonomamente idonee a sorreggere la decisione, con conseguente difetto di interesse delle censure (richiamate Sez. I n. 18641 del 27.7.2017, Sez. 6-5 n. 9752 del 18.4.2017, Sez. I n. 18119 del 31.8.2020, Sez. U. n. 7931 del 29.3.2013). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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