Responsabilità del notaio per imputazione del pagamento eseguita in base a distinta errata (Cass. civ. Sez. 3 n. 21982 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale del notaio, la predisposizione di una distinta di versamento con l’indicazione del solo nominativo di uno dei condebitori costituisce la causa efficiente e assorbente del danno derivante dall’imputazione del pagamento effettuata dall’agente della riscossione, con conseguente esclusione del nesso causale tra la condotta dell’ente e l’evento dannoso. L’imputazione del pagamento eseguita dall’agente della riscossione in assenza di specifiche indicazioni del delegato segue il criterio legale dell’art. 1193 cod. civ., estinguendo prioritariamente i debiti più risalenti. La censura di violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo risolversi in una mera contrapposizione interpretativa.
Il Fatto
Un comproprietario di un immobile, insieme al fratello, cedeva la propria quota mediante atto ricevuto dal notaio, con versamento del corrispettivo mediante assegno circolare intestato all’agente della riscossione per la cancellazione delle ipoteche iscritte sulle rispettive quote. Il versamento, anziché essere imputato in parti uguali alle due posizioni debitorie, veniva destinato per la maggior parte alla posizione di uno solo dei condebitori, arrecando a quest’ultimo un pregiudizio economico. Il notaio, convenuto per la responsabilità professionale, chiamava in giudizio l’agente della riscossione, deducendone l’esclusiva responsabilità per l’erronea imputazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria nei confronti del notaio; la Corte d’appello, rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile l’incidentale, confermava la decisione, escludendo la responsabilità dell’ente di riscossione. Il notaio ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel dichiarare inammissibile il primo motivo per carenza di specificità, osserva che il ricorrente non ha riportato il testo del documento contestato e non ha indicato le norme di ermeneutica contrattuale che si assumono violate, essendo necessario precisare in quale modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., applicabili anche agli atti negoziali unilaterali ai sensi dell’art. 1324 cod. civ..
Quanto ai motivi attinenti alla responsabilità dell’agente della riscossione, la S.C. rileva che la Corte territoriale ha correttamente escluso il nesso di causalità tra la condotta dell’ente e il danno, atteso che la distinta di versamento era stata predisposta dal delegato del notaio con l’indicazione del solo nominativo di uno dei condebitori. L’ente, in mancanza di specifiche indicazioni sulla ripartizione, ha provveduto all’imputazione secondo il criterio dei debiti più risalenti, come previsto dall’art. 1193 cod. civ..
La Corte rigetta inoltre la censura relativa alla violazione dell’art. 52, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, evidenziando che la versione della norma invocata dal ricorrente non era applicabile ratione temporis, essendo stata introdotta solo successivamente rispetto ai fatti di causa; la normativa vigente nel 2010 non contemplava il rinvio all’art. 79 del d.P.R. n. 602/1973 richiamato dal ricorrente.
La condotta dell’agente della riscossione, che ha imputato il pagamento in favore di uno dei condebitori per la parte necessaria alla cancellazione dell’ipoteca e per la restante ai debiti più risalenti, non ha trattato le posizioni come un debito unico, ma ha correttamente applicato i criteri legali di imputazione. L’evento dannoso è pertanto da ricondurre efficientemente alla condotta negligente del delegato del notaio, la cui valutazione, fondata su accertamenti in fatto, è insindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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