Responsabilità del vettore per il subvettore e limitazione dell’indennizzo (Cass. civ. Sez. III n. 25109 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel trasporto di merci il vettore che, obbligatosi a eseguire il trasporto dal luogo di consegna a quello di destinazione, si avvale dell’opera di altro vettore con il quale conclude in nome e per conto proprio un ulteriore contratto, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al subvettore. La clausola limitativa della responsabilità di cui all’art. 1696, comma secondo, cod. civ. non è opponibile al terzo che agisce in regresso quando il fatto dell’ausiliario sia doloso, direttamente imputabile al vettore, o quando la scelta dell’ausiliario sia connotata da colpa grave, non potendo in tal caso operare alcuna limitazione o franchigia ai sensi dell’art. 1696, comma quarto, cod. civ. Qualora la sentenza impugnata si fondi su due distinte rationes decidendi, l’impugnazione che ne attacchi una sola è inammissibile per l’esistenza del giudicato formatosi sull’altra.
Il Fatto
Una società di logistica era stata condannata, nei primi due gradi, a rifondere a una compagnia assicurativa la somma di oltre settantaseimila euro. L’importo corrispondeva a quanto la compagnia aveva versato alla propria assicurata per la mancata consegna di un carico di merci affidato al trasporto e poi in concreto eseguito da un subvettore. Era stata altresì respinta la domanda di manleva proposta dalla società nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, censurando la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, l’accertamento della propria responsabilità e l’esclusione del caso fortuito, la prova del danno, l’operatività della limitazione dell’indennizzo e l’onere probatorio in tema di polizza.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva che la controricorrente vantava un duplice titolo di legittimazione: il pagamento alla propria assicurata e la cessione del credito da questa operata. Il ricorso censurava soltanto il primo, trascurando del tutto il secondo. Richiamando le Sezioni Unite n. 16602 del 8/08/2005 e le successive Cass. n. 13880 del 06/07/2020 e Cass. n. 14740 del 13/07/2005, il Collegio ribadisce che, quando la sentenza si regge su due rationes decidendi autonome e l’impugnazione ne attacchi una sola, l’altra è coperta da giudicato e il ricorso è inammissibile.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché investe valutazioni di fatto sull’insussistenza del fortuito. La Corte ricorda che nel trasporto di merci il vettore che si avvale di un subvettore risponde dell’intero trasporto verso il caricatore e il mittente, anche per la perdita imputabile all’ausiliario, richiamando Cass. n. 13374 del 29/05/2018 e Cass. n. 19050 del 12/12/2003. Le prove articolate non erano conducenti, vertendo su circostanze estranee a una causa esterna all’ambito di controllo.
Il terzo motivo, sulla prova del danno, è ritenuto inammissibile: la motivazione della corte territoriale supera ampiamente il minimo costituzionale, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 8053 del 07/04/2014. Il riferimento alle fatture è stato operato a fini deduttivi, per la stima della merce secondo il prezzo corrente nel luogo e nel tempo della riconsegna, senza indebito spostamento dell’onere della prova.
Il quarto motivo è infondato. La clausola limitativa dell’art. 1696, comma secondo, cod. civ. non è opponibile alla compagnia perché il fatto doloso dell’ausiliario è imputabile al vettore e perché la scelta dell’ausiliario stesso è connotata da colpa grave. Difettando i presupposti, non poteva trovare applicazione alcuna limitazione o franchigia ai sensi dell’art. 1696, comma quarto, cod. civ.
Il quinto motivo, relativo alla sola compagnia di assicurazione del vettore, è inammissibile per le stesse ragioni del terzo. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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