Compensi difensore liquidabili per fase istruttoria senza assunzione prove (Cass. civ. Sez. II n. 4837 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, rileva anche l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli dai quali può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa. È sufficiente a tal fine la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, poiché la fase di trattazione e istruzione è ineludibile quando effettivamente svolta. La decisione sulla spettanza dei compensi per determinate domande non può essere motivata in riferimento al valore delle domande stesse, ritenuto assorbito in quello di altre: le domande di simulazione e revocazione non sono gradate rispetto a quelle di responsabilità.
Il Fatto
Il difensore aveva chiesto alla Corte d’Appello la liquidazione degli onorari per l’attività svolta in favore di una curatela fallimentare ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di responsabilità contro amministratore e liquidatore, con domande di simulazione e revocazione verso gli stessi e i rispettivi coniugi. Il procedimento di primo grado si era chiuso con l’accoglimento delle azioni di responsabilità e delle domande di simulazione, con assorbimento di quelle di revocazione.
La Corte d’Appello aveva liquidato i compensi in base al valore della causa, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, riducendoli alla metà ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002. Il consigliere delegato aveva accolto solo in parte l’opposizione, riconoscendo la maggiorazione per l’assistenza di più parti e negando i compensi per la fase istruttoria e per le domande di simulazione e revocazione. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e difetto di motivazione ex art. 132 cod. proc. civ., per non essersi pronunciato sul primo motivo di opposizione. La Corte rigetta la censura: il giudice delegato ha respinto la richiesta di compensi ed ha enunciato in modo chiaro la ragione della decisione, cosicché non sussiste né omessa pronuncia né motivazione apparente.
Il secondo motivo è invece fondato. L’ordinanza impugnata muove dall’assunto che il compenso per la fase istruttoria sia legato al solo compimento di attività di assunzione di prove. L’assunto è giuridicamente infondato. L’art. 4 del d.m. n. 55/2014 individua, esemplificativamente, tra le attività che legittimano la liquidazione, le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione, le eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti e dei provvedimenti giudiziali pronunciati in funzione dell’istruzione, le deduzioni a verbale e le istanze al giudice. La fase rileva quando effettivamente svolta.
La Corte richiama la propria giurisprudenza: rileva l’esame dei provvedimenti giudiziali da cui può desumersi la non necessità dell’istruzione (Cass. n. 20993 del 2020); è sufficiente la trattazione del processo anche in assenza di istruzione probatoria (Cass. n. 34575 del 2021); rilevano le ulteriori attività difensive incluse nella fase, tra cui le richieste di prova e le memorie (Cass. n. 4698 del 2019). La fase di trattazione e istruzione è ineludibile. Nella specie, le attività menzionate dal ricorrente — eccezioni a verbale, esame delle ordinanze che rigettavano la consulenza tecnica, precisazione delle conclusioni — costituiscono attività di carattere istruttorio.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati unitariamente, sono parimenti fondati. L’ordinanza aveva negato i compensi per le domande di simulazione e revocazione sul presupposto che fossero gradate rispetto a quelle di responsabilità e che il loro valore fosse assorbito. La motivazione è illogica e si risolve in violazione di legge. Le domande di simulazione e revocazione non sono proposte in via subordinata rispetto a quelle di responsabilità, né verso la stessa parte; il precedente richiamato dal giudice dell’opposizione (Cass. n. 22711 del 2018) concerne un’ipotesi diversa. La Corte accoglie i restanti motivi, cassa l’ordinanza e rinvia alla Corte d’Appello in persona di diverso magistrato, anche per le spese.
Nota della Redazione
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