Restituzione acconto-prezzo non imponibile IVA se operazione consolidata (Cass. civ. Sez. V n. 3928 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, allorquando l’operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno, successivamente alla sua registrazione, per risoluzione del contratto che ne costituiva il presupposto, il committente o cessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad annotare la variazione e a riversare all’Erario l’imposta in precedenza detratta. Tuttavia, qualora l’originario versamento dell’acconto sul prezzo non sia stato assoggettato ad imposta per errore, né l’Ufficio abbia avviato le necessarie iniziative di rettifica, la restituzione della somma dal promittente venditore al promissario acquirente assume natura meramente finanziaria e non può essere assoggettata ad imposizione IVA, ex art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che il contribuente non è tenuto ad emettere alcuna nota di variazione e che le sanzioni irrogate per la mancata emissione di un documento fiscalmente valido risultano non dovute.

Il Fatto

La società contribuente aveva corrisposto somme a una società terza in relazione a un’operazione contrattuale poi venuta meno. L’Agenzia delle entrate aveva irrogato sanzioni per gli anni d’imposta 2005 e 2006, contestando la mancata emissione di un documento fiscalmente valido in relazione a quei versamenti, ritenuti acconto-prezzo soggetto ad IVA.

La Commissione tributaria provinciale prima e la Commissione tributaria regionale del Veneto poi avevano rigettato le doglianze della contribuente. La CTR, in particolare, aveva escluso che i versamenti fossero qualificabili come caparra, rilevando l’assenza di atti idonei a giustificare la causa del pagamento e reputando le registrazioni contabili insufficienti a soddisfare l’onere probatorio. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2709 cod. civ. e del principio di inscindibilità delle scritture contabili. Il motivo è infondato: la CTR ha correttamente ripartito l’onere della prova, poiché ciò che la ricorrente lamenta attiene alla valutazione degli elementi istruttori, e dunque a un vizio di motivazione. Tale censura è inammissibile sia per la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sia per l’esistenza di una doppia conforme di merito, che vieta l’impugnazione per vizio di motivazione. Quanto al principio di inscindibilità, le scritture contabili non fanno prova in favore dell’imprenditore nei confronti dell’Erario e il giudice non è vincolato alle relative risultanze: la CTR non ha disconosciuto i versamenti, ma li ha soltanto riqualificati sotto il profilo giuridico, operazione pienamente legittima.

Il secondo motivo — nullità della sentenza per extrapetizione — è infondato. La questione della mancata registrazione del contratto preliminare non costituisce oggetto del giudizio, che riguarda la qualificazione giuridica del versamento, ma solo un’argomentazione a sostegno della decisione.

Il nucleo decisorio è nel quarto motivo, fondato e assorbente del terzo. La Corte richiama il principio per cui, in caso di venir meno dell’operazione dopo la registrazione della fattura, il cessionario è tenuto ad annotare la variazione ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia — osserva il Collegio — qualora l’originario versamento dell’acconto non sia stato assoggettato ad imposta per errore, né l’Ufficio abbia avviato iniziative di rettifica, la restituzione assume natura meramente finanziaria e non può essere assoggettata ad IVA.

Il Collegio richiama la propria pronuncia che si è espressa sui medesimi accertamenti riguardanti la società terza, evidenziando che l’operazione si è ormai consolidata nel senso della non imponibilità. La restituzione dell’acconto-prezzo acquisisce così natura autonoma di operazione finanziaria, non imponibile. Ne discende che, se la società terza non era tenuta a emettere alcuna fattura, nemmeno la contribuente era obbligata alla nota di variazione, pena l’alterazione della neutralità dell’imposta. L’insussistenza di tale obbligo implica la non debenza delle sanzioni.

La sentenza è quindi cassata sul motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti per la novità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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