Inammissibile il ricorso se manca l’avviso di ricevimento della notifica (Cass. civ. Sez. V n. 5112 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento, che a norma dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ. deve essere allegato all’originale del ricorso. La mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. La verifica va compiuta sui fascicoli, anche mediante le risultanze del sistema informativo della Corte.

Il Fatto

La contribuente riceveva dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno di imposta 2008, con rideterminazione sintetica del reddito sulla base di beni indice di capacità contributiva non dichiarati. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo il mancato contraddittorio preventivo causa di invalidità dell’atto impugnato.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 38, commi quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 e sull’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la regolarità della notifica del ricorso. Dai fascicoli, sia cartaceo sia telematico, non risultano allegati all’originale del ricorso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate indicate nella relata di notificazione.

La verifica è stata estesa al sistema informativo della Corte: nessun avviso di ricevimento riferito al ricorso risulta caricato. Il dato assume rilievo dirimente perché la notifica a mezzo posta non si perfeziona con la sola spedizione, ma richiede la consegna del plico al destinatario.

La Corte richiama il principio già affermato con la pronuncia Cass. 21/07/2021, n. 20778: l’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ. impone che l’avviso di ricevimento sia allegato all’originale dell’atto. La sua assenza comporta l’inesistenza della notifica e, quindi, l’inammissibilità del ricorso.

Nessuno spazio residua per la rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ., poiché il vizio non attiene alla nullità sanabile, ma alla stessa esistenza dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità. La questione di merito, articolata nei quattro motivi, resta assorbita.

La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso. Nulla dispone sulle spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva, e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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