Garanzia autonoma e nullità del contratto base nei limiti di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 3923 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al garante autonomo è consentito sollevare l’eccezione di nullità relativa alla clausola anatocistica del contratto di conto corrente concluso dal debitore garantito, poiché l’impermeabilità della garanzia alle eccezioni di merito del garante incontra un limite quando la nullità del contratto-base dipende da contrarietà a norme imperative o da illiceità della causa e attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, non è consentito sollevare nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall’art. 372 cod. proc. civ., tra le quali rientra la nullità della sentenza, purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento.
Il Fatto
La ricorrente aveva prestato garanzia per il saldo finale di un conto corrente intrattenuto da una società con la banca. Il Tribunale di Roma, adito in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva respinto la domanda rilevando la natura autonoma della garanzia prestata: in conseguenza, all’opponente non era consentito contestare la prova del quantum.
La Corte di appello di Roma ha respinto il gravame, confermando che l’esame della questione relativa alla prova del credito fosse precluso dalla natura della garanzia, la quale imponeva il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, incentrati sulla possibilità per il garante di contestare il contratto principale, sulla nullità del contratto di conto corrente e sulla tardiva produzione degli estratti conto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo e al secondo motivo, esaminati congiuntamente, la ricorrente ha posto in sede di legittimità questioni nuove, incentrate sulla nullità del contratto di conto corrente.
Il Collegio non ha negato il principio di diritto invocato. Ha richiamato Cass. Sez. U. n. 3947 del 2010, secondo cui l’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite quando la nullità del contratto-base dipende da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e attraverso la garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta. In conformità, la Corte ha ricordato di avere più volte affermato che al garante autonomo è consentito sollevare l’eccezione di nullità relativa alla clausola anatocistica del contratto di conto corrente del debitore garantito (Cass. n. 9071 del 2023; Cass. n. 3873 del 2021; Cass. n. 371 del 2018).
Il percorso argomentativo si sposta però sul piano processuale. La ricorrente, secondo la Corte, non ha dedotto di avere formulato nel giudizio di merito alcuna eccezione di nullità con riguardo alla capitalizzazione, agli interessi ultralegali e alla commissione di massimo scoperto. La conferma è tratta dalla stessa memoria difensiva, ove si precisa che l’invalidità era stata prospettata con riguardo al contratto di garanzia, non al contratto di conto corrente.
Da qui il limite decisivo. Le nullità dedotte in ricorso sono bensì rilevabili d’ufficio, ma implicano accertamenti di fatto, basati sulla ricognizione delle pattuizioni contrattuali. Nel giudizio di legittimità non è consentito sollevare nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d’ufficio, quando presuppongano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte, salvo le ipotesi dell’art. 372 cod. proc. civ. (Cass. n. 2443 del 2016; Cass. n. 8820 del 2007, proprio in tema di anatocismo bancario).
Anche il terzo motivo è inammissibile. Il mancato esame dell’eccezione di tardività relativa alla produzione degli estratti conto discende dal rilievo, espresso nella sentenza impugnata, per cui, venendo in questione una garanzia autonoma, non era consentito dibattere della prova del quantum. Il mezzo di censura è quindi carente di aderenza al decisum (Cass. n. 13735 del 2020). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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