Bancarotta documentale: dolo specifico e concorso del prestanome (Cass. pen. Sez. V n. 7817 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale specifica, il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori non deve sussistere in capo a tutti i concorrenti nel reato: è sufficiente che esso ricorra in uno solo di essi, non necessariamente nell’esecutore materiale, purché l’altro concorrente sia consapevole di tale proiezione finalistica. La consapevolezza dell’amministratore di diritto può desumersi da elementi fattuali convergenti, tra cui la costituzione della società su invito del dominus, l’integrale disinteresse per la gestione e il riconoscimento della natura di società-schermo della compagine. Sul piano materiale, la sottrazione o l’omessa tenuta delle scritture contabili è ascrivibile all’amministratore di diritto anche quando egli sia investito solo formalmente dell’amministrazione, in forza del diretto obbligo posto dagli artt. 2214 e 2302 cod. civ.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 aprile 2024, ha confermato la condanna inflitta dal G.i.p. del Tribunale di Monza all’imputato, già amministratore unico di una società a responsabilità limitata semplificata, dichiarata fallita, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale aggravata. La contestazione riguardava la sottrazione, l’occultamento e la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili, con omissione della consegna al curatore, in concorso con un soggetto qualificato come amministratore di fatto.
Il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della normativa fallimentare e il vizio di motivazione, sostenendo di essere un mero prestanome, di avere cessato ogni rapporto con l’amministratore di fatto prima dei fatti e di non essere stato consapevole delle finalità illecite. Ha inoltre eccepito la contraddittorietà logica tra l’assoluzione per la bancarotta patrimoniale e l’affermazione del dolo specifico per quella documentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, muovendo dalla constatazione che la mancanza di un effettivo ruolo gestorio in capo all’imputato non esclude la responsabilità. Sul piano dell’elemento materiale, la sottrazione o l’omessa tenuta delle scritture contabili è ascrivibile all’amministratore di diritto anche quando egli sia investito solo formalmente della carica, in ragione del diretto e personale obbligo di tenuta e conservazione posto dagli artt. 2214 e 2302 cod. civ.
I giudici di legittimità hanno ricordato la distinzione tra bancarotta documentale specifica, che richiede il dolo specifico, e bancarotta documentale generica, autonoma e caratterizzata da dolo generico. Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva correttamente escluso che una siffatta finalità fosse ravvisabile nella condotta omissiva dell’imputato, ma ne aveva affermato la responsabilità applicando i principi generali in materia di concorso di persone nei reati a dolo specifico.
Secondo tali principi, non è necessario che il dolo specifico ricorra in capo a tutti i concorrenti: è sufficiente che esso sussista in uno di essi, sempre che l’altro ne sia consapevole. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato, proprio in materia di bancarotta documentale per omessa tenuta della contabilità, la configurabilità del concorso a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca animato dal dolo specifico e che l’altro ne conosca la proiezione finalistica.
La consapevolezza dell’imputato è stata desunta da plurimi elementi convergenti: la costituzione della società e l’assunzione della carica su invito dell’amministratore di fatto, l’abbandono totale della compagine e il disinteresse per il suo destino, nonché l’ammessa consapevolezza della natura di società-schermo della stessa. La Corte ha giudicato inconferenti le censure sulla assoluzione per la bancarotta patrimoniale, poiché la responsabilità per le condotte distrattive postula una conoscenza della loro realizzazione non dimostrata, e ha ribadito che il pregiudizio dei creditori è una delle possibili finalità del dolo specifico, essendo irrilevante che l’evento avuto di mira sia stato effettivamente conseguito.
Nota della Redazione
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