La liberazione anticipata non concessa non incide sul residuo pena (Cass. pen. Sez. 1 n. 16204 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel computo della pena residua rilevante per l’ammissione del condannato all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare può essere considerata esclusivamente la liberazione anticipata già concessa, non anche quella astrattamente o “virtualmente” concedibile in futuro, sicché l’istanza è dichiarata inammissibile quando, al netto della sola riduzione effettivamente maturata, il residuo pena ecceda i limiti previsti dagli artt. 47 e 47-ter ord. pen. Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all’art. 666 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è di quindici giorni, e non di dieci, essendo l’art. 71-ter ord. pen. non più operante per effetto dell’art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Nella valutazione dell’ammissibilità a una misura alternativa il Tribunale di sorveglianza può legittimamente tenere conto delle pendenze processuali, esercitando un potere di valutazione incidentale in funzione del controllo sulla insussistenza del pericolo di recidiva.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate dal condannato, sul rilievo che la pena residua da espiare (fine pena al 7 maggio 2030) eccedeva i limiti massimi previsti dalla legge, e respingeva l’istanza di semilibertà, ritenendo il condannato ancora pericoloso in ragione della condanna non definitiva per tentato omicidio e dei precedenti per evasione. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che il giudice avrebbe omesso di applicare lo scorporo virtuale della liberazione anticipata tale da portare il residuo pena al di sotto del limite legale, e contestando la valutazione di pericolosità fondata su una condanna non ancora irrevocabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affrontato la questione della tempestività del ricorso, sollevata dalla difesa in una memoria. Il difensore sosteneva che, essendo stata l’ordinanza notificata al condannato personalmente in carcere e non al domiciliatario eletto, il termine non sarebbe decorso. La Corte ha osservato che la notifica a mani del condannato è idonea a far decorrere il termine per impugnare, ma ha precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, il termine applicabile non era quello di dieci giorni di cui all’art. 71-ter ord. pen., bensì quello di quindici giorni previsto per i provvedimenti emessi in camera di consiglio. La disposizione speciale, pur non espressamente abrogata, risulta travolta dall’entrata in vigore del codice di procedura penale, in forza dell’art. 236, comma secondo, delle relative norme di attuazione, secondo cui non continuano ad osservarsi le disposizioni dell’ordinamento penitenziario contenute nel capo II-bis del titolo II, nel quale è compreso il citato art. 71-ter.
Nel merito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, relativi alla dichiarazione di inammissibilità delle istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare. Ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel computo della pena residua rilevante per l’ammissione alle misure alternative si deve tener conto della liberazione anticipata già concessa — come affermato da Sez. 1 n. 780 del 1995, Lasen — ma non di quella astrattamente concedibile. L’indirizzo è stato recentemente ribadito da Sez. 7 n. 11643 del 2026, Iftime. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva neppure allegato la pendenza di una richiesta di liberazione anticipata, limitandosi a invocare in modo vago quella “eventualmente maturabile”. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità del comma 4-bis dell’art. 656 cod. proc. pen., norma destinata a regolare la diversa ipotesi del condannato che attende libero l’ordine di esecuzione.
Quanto al terzo motivo, relativo al rigetto dell’istanza di semilibertà, la Corte l’ha ritenuto infondato. Il Tribunale di sorveglianza può legittimamente valutare, ai fini dell’ammissione a una misura alternativa, le pendenze processuali, esercitando un potere di valutazione incidentale nell’ambito del doveroso controllo sulla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata dell’espiazione in misura alternativa. Le ulteriori censure sono state reputate attaccare parti non necessarie della motivazione. In particolare, il giudizio di inidoneità del programma trattamentale è stato ritenuto coerente con la norma di cui al comma 4 dell’art. 50 ord. pen., che subordina l’ammissione alla semilibertà ai progressi compiuti nel trattamento e alle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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