Restituzione contributi indebiti presuppone valido rapporto assicurativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16849 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 ha carattere eccezionale e di stretta applicazione. Esso presuppone, per la sua operatività, l’esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l’INPS che, per qualche ragione, dia luogo a un versamento non dovuto di contributi. Il meccanismo legale è inteso a far refluire in favore dell’assicurato, e non dell’istituto, gli effetti della mancata restituzione dei contributi indebitamente versati. Ove difetti il presupposto del rapporto assicurativo, la norma non trova applicazione e la domanda di restituzione resta soggetta agli ordinari princìpi in tema di prescrizione. Il giudizio sul dies a quo della prescrizione costituisce accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in ragione dei contributi versati e accreditati per un periodo risalente. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo un periodo contributivo e respingendone un altro, relativo agli anni antecedenti e successivi. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione di primo grado.

Secondo la Corte territoriale, l’INPS aveva liquidato la pensione subentrando all’ente di previdenza dei dirigenti, sulla base della documentazione ricevuta da quest’ultimo. Decisiva era risultata la certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 54 della legge n. 88 del 1989, che attestava un’anzianità contributiva per il solo periodo dal 1° novembre 1987 al 31 luglio 1992. La domanda di restituzione dei contributi indebitamente versati era stata invece ritenuta prescritta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi — violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 2094, 2115 e 2116 cod. civ., nonché dell’art. 54 della legge n. 88 del 1989 — sono esaminati congiuntamente e respinti. La Corte rileva che i rilievi non evidenziano errori nell’applicazione di norme di legge o di principi elaborati dalla stessa Corte, ma tendono a una rivalutazione degli elementi di giudizio, non consentita in sede di legittimità, tanto più in presenza di una pronuncia «doppia conforme».

Quanto agli estratti contributivi, le critiche non riguardano il valore probatorio degli stessi (in argomento è richiamata Cass. n. 6643 del 2020), bensì l’attività di selezione concretamente effettuata. La Corte del merito ha considerato entrambi i documenti rilasciati dall’INPDAI, privilegiando poi, insieme ad altri elementi, le risultanze dell’uno rispetto all’altro. Alla base della decisione vi è dunque una complessiva attività valutativa, non l’attribuzione di un valore probatorio non consentito all’estratto certificativo.

Il terzo motivo — violazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 — è infondato. Sulla decorrenza del termine prescrizionale dell’azione di restituzione dei contributi divenuti inutilizzabili, la Corte d’appello ha individuato un doppio dies a quo: le date di pagamento dei contributi e, in ogni caso, il momento di conoscenza dell’indebito, fissato al settembre 1994, quando l’INPDAI aveva comunicato l’insussistenza del rapporto per gli anni antecedenti al 1987. Si tratta di un giudizio di fatto, non adeguatamente scalfito dalle censure, che individuano un diverso momento di decorrenza senza chiarire l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.

La Corte interpreta poi l’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, richiamando Cass. n. 24540 del 2022: la norma, da un lato, prevede che se l’accertamento dell’INPS interviene dopo cinque anni dal versamento i contributi non siano più ripetibili e diventino computabili ai fini del diritto o della misura delle prestazioni; dall’altro, dispone che i contributi non richiesti dal datore di lavoro siano restituiti all’assicurato al momento della liquidazione della pensione. La giurisprudenza ne ha però sempre evidenziato il carattere eccezionale e il presupposto di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria (Cass. n. 12335 del 2010, Cass. n. 7830 del 2005, Cass. n. 13919 del 2001), che per qualche ragione dia luogo a un versamento non dovuto.

Nel caso concreto, per il periodo controverso è proprio il rapporto assicurativo a essere in contestazione: difetta quindi il presupposto di applicazione dell’art. 8. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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