Restituzione del contributo e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 122 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la restituzione integrale del contributo pubblico indebitamente percepito, maggiorata degli interessi legali, intervenuta prima della notifica dell’atto di citazione, soddisfa la pretesa erariale azionata dalla Procura regionale. Si determina così un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, con conseguente cessazione della materia del contendere. La definizione della controversia su questione pregiudiziale, che non implica accertamento del merito, giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 del codice di giustizia contabile. Il venir meno dell’interesse alla decisione preclude al giudice contabile ogni pronuncia sulla sussistenza o meno del danno erariale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio una società, attiva nel settore della nautica, e il suo rappresentante legale, chiedendo la condanna al pagamento in favore della Regione Autonoma della Sardegna della somma di euro 140.400,00, oltre rivalutazione e interessi. Si trattava del primo stato di avanzamento di un contributo concesso per Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati.
Secondo la Procura, il finanziamento non sarebbe stato destinato all’iniziativa di pubblico interesse per la quale era stato concesso, con distrazione delle risorse e violazione del rapporto di servizio. Dopo l’invito a dedurre ex art. 67 cod. giust. cont., la vicenda è approdata al giudizio. In pendenza dello stesso, i convenuti hanno provveduto a rinunciare alle agevolazioni e a restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende atto della restituzione delle somme richieste, comprensive degli interessi, documentata dalla nota del Centro Regionale di Programmazione, che conferma l’incasso di euro 158.426,98, di cui euro 140.400,00 a titolo di contributo ed euro 18.026,98 di interessi maturati secondo il provvedimento di revoca regionale.
Il giudice contabile rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. Di tale mutamento non può che prendere atto, essendo ormai soddisfatta la pretesa azionata.
Le parti hanno concordemente richiesto la cessazione della materia del contendere: sia il Pubblico ministero sia il difensore dei convenuti vi si sono associati all’udienza. Il Collegio accoglie tale richiesta, coerentemente con la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito dell’addebito erariale.
La definizione della controversia sulla base di una questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese, per il richiamo all’art. 31 del codice di giustizia contabile. Il processo è pertanto dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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