La variante al piano del parco può individuare aree di protezione esterna (TAR Lombardia n. 949 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004 opera un mero rinvio alla legislazione settoriale in materia di aree protette: ciò che, in base a tale legislazione, costituisce territorio di protezione esterna dei parchi è automaticamente di interesse paesaggistico. La disposizione non prescrive alcunché sulla fonte abilitata a individuare tali territori. L’art. 32, commi 1 e 2, legge n. 394/1991 lascia del pari indeterminata la fonte regionale di individuazione delle aree contigue. Nel sistema lombardo, l’art. 13, comma 1, legge regionale n. 16/2007, nel fare salve le modifiche apportate dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti, e l’art. 17, comma 3, legge regionale n. 86/1983, che consente al piano territoriale di disporre modifiche alla delimitazione indicata nella legge istitutiva, abilitano lo strumento pianificatorio a individuare aree esterne al perimetro del parco funzionali alla protezione delle aree in esso ricadenti.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un ampio compendio immobiliare in Comune di Bergamo, impugnano la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia con cui è stata approvata la variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo. La variante, adottata dal Parco nel 2018 e controdedotta nel 2019, ricomprende il loro compendio tra le aree esterne al territorio del Parco, con conseguenti indirizzi per la futura pianificazione urbanistica comunale.

I ricorrenti deducono la illegittimità dell’art. 9, comma 7, delle NTA del PTC, che assoggetta le aree esterne a vincolo paesaggistico, poiché nessuna fonte di rango primario avrebbe classificato il loro compendio quale zona di protezione esterna o area contigua. Con il secondo e il terzo motivo denunziano il difetto di motivazione sulla scelta di istituire le aree esterne e sulla inclusione del loro immobile. Il Parco e il Comune eccepiscono il difetto di interesse e l’improcedibilità per mancata impugnazione del nuovo PGT.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dalle eccezioni di rito, respingendo il ricorso nel merito perché destituito di giuridico fondamento. Quanto al primo motivo, l’art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004 rinvia alla legislazione settoriale: non pone alcun vincolo sulla fonte in forza della quale individuare i territori di protezione esterna. Analoga neutralità presenta l’art. 32, commi 1 e 2, legge n. 394/1991.

Occorre dunque guardare alla disciplina regionale. L’art. 13, comma 1, legge regionale n. 16/2007 fa salve le modifiche alla delimitazione apportate dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti. L’art. 17, comma 3, legge regionale n. 86/1983 consente al piano territoriale di disporre modifiche e integrazioni alla delimitazione indicata nella legge istitutiva. La previsione delle NTA trova quindi piena copertura normativa: tramite il PTC è possibile individuare aree esterne funzionali a proteggere quelle ricadenti nel perimetro.

Non induce a diverse conclusioni la D.G.R. n. 2727 del 2011, prevalendo le norme di rango primario e risultando la delibera ritenuta superata a seguito dei pareri ministeriali di non conformità a legge. Né giova la sentenza del Consiglio di Stato n. 8038/2024, che non ha affermato l’illegittimità della norma, ma solo la sua efficacia condizionata al recepimento negli strumenti urbanistici comunali: da essa potrebbe anzi desumersi l’inammissibilità del ricorso, questione sulla quale il Collegio soprassiede.

I motivi secondo e terzo sono infondati. Le scelte di pianificazione urbanistica godono di ampia discrezionalità e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità; non richiedono motivazione specifica per ogni singola area, essendo sufficiente l’illustrazione delle strategie e delle finalità, ampiamente presente nella Relazione della variante. La mera esistenza di una destinazione previgente più favorevole non fonda una aspettativa qualificata che imponga una motivazione rafforzata. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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