Divieto di detenzione armi anche su episodi isolati e senza condanna penale (TAR Veneto n. 240 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere discrezionale dell’Amministrazione in materia di detenzione di armi non ha finalità sanzionatorie, ma è diretto alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva, e si esplica attraverso una valutazione prognostica della condotta dell’interessato. Esso non è subordinato alla sussistenza di una condanna penale, potendo fondarsi su un ragionamento induttivo e probabilistico. Ai fini del giudizio di inaffidabilità rilevano anche episodi isolati, purché significativi: ciò che conta non è la gravità dei fatti, ma il pericolo della loro ripetizione. L’estinzione del reato mediante oblazione, per ragioni di convenienza processuale, non impedisce all’Amministrazione di utilizzare gli elementi di fatto emersi nel procedimento penale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, annullando e sostituendo in autotutela il precedente decreto del 22 novembre 2022 che aveva già comminato il divieto e la confisca delle armi.
La misura trae origine da un accesso presso l’abitazione del ricorrente, effettuato dai Carabinieri il 17 novembre 2020, nel corso del quale sono state riscontrate irregolarità nella custodia delle armi: tre fucili risultavano collocati in locali accessibili a familiari, ospiti e a chiunque fosse entrato nell’immobile, in un caso all’interno di un armadio non blindato e in un altro nella camera da letto. Il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per omessa custodia di armi, conclusosi con decreto penale di condanna, opposto e definito mediante oblazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto ai profili formali, la mancata indicazione del numero di protocollo costituisce una mera irregolarità formale, non idonea a determinare l’annullamento. Né il provvedimento si fonda su un mero rinvio al precedente decreto annullato: la motivazione dà conto della valutazione delle risultanze istruttorie e delle osservazioni del ricorrente.
Infondato è anche il motivo sulla mancata riapertura del procedimento. Nell’adottare la nuova misura l’Amministrazione ha esaminato e confutato le osservazioni della parte, assicurando le garanzie di partecipazione procedimentale. Il Tribunale richiama l’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990: il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.
Nel merito, il Collegio ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito da tempo che il potere in materia di detenzione di armi è scevro da finalità sanzionatorie ed è diretto alla tutela dell’ordine pubblico. Esso si esplica mediante una valutazione prognostica della condotta, che può fondarsi su episodi isolati purché significativi. Secondo consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale (TAR Veneto, Sez. I, nn. 1325/2025, 2909/2024, 1576/2024), rileva non la gravità dei fatti bensì il pericolo della loro ripetizione, idoneo ad alimentare dubbi sulla costante affidabilità dell’interessato. Il potere non presuppone una condanna penale, potendo basarsi su un ragionamento induttivo e probabilistico (Cons. Stato, Sez. III, n. 45 del 2022).
Nel caso di specie la condotta accertata presenta particolare rilievo: le armi erano impropriamente distribuite nei locali dell’abitazione e tutte accessibili. Il Collegio osserva che l’opposizione al decreto penale e la scelta dell’oblazione, per quanto possano rispondere a ragioni di convenienza processuale, di onerosità o di aleatorietà del giudizio, non escludono che l’Amministrazione fondi il giudizio di inaffidabilità sugli elementi emersi nel corso delle indagini. Non sussiste, pertanto, alcun profilo di manifesta irragionevolezza, tenuto conto della finalità preventivo-cautelare del potere esercitato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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