Rateazione richiesta entro il termine: la regolarità contributiva non dipende dai tempi di risposta dell’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6142 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni contributive subordinate al possesso del documento unico di regolarità contributiva, l’istanza di rateizzazione del debito previdenziale presentata dal datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dall’invito a regolarizzare è idonea a integrare la posizione di regolarità contributiva, ancorché l’accoglimento da parte dell’istituto previdenziale intervenga dopo la scadenza di tale termine. Il tenore dell’art. 5, comma 2, lettera a), del DM 24.10.2007 e dell’art. 3 del DM 30.01.2015, che richiedono la “richiesta di rateizzazione” e la “rateizzazione concessa”, va interpretato nel senso che l’effetto regolarizzante si verifica con l’emanazione del provvedimento di accoglimento, il cui termine non è previsto e la cui tardività non può essere ascritta alla sfera di controllo del datore di lavoro.
Il Fatto
A seguito di un invito a regolarizzare la posizione contributiva di due dipendenti, la società presentava all’INPS, entro il termine di quindici giorni, un’istanza di rateizzazione del debito, accolta dall’istituto dopo la scadenza del termine. Nonostante il pagamento delle rate e la successiva estinzione anticipata del debito, l’INPS notificava note di rettifica e un avviso di addebito, disconoscendo l’intera agevolazione contributiva goduta. Il Tribunale respingeva il ricorso della società, ma la Corte d’Appello, in riforma, accoglieva il gravame; avverso tale decisione l’INPS proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con un unico motivo, l’INPS censurava la sentenza della Corte territoriale per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1776, della legge n. 296/2006 e degli artt. 5, comma 2, lettera a), e 7, comma 3, del DM 24.10.2007. Secondo l’istituto, per beneficiare dell’effetto regolarizzante, entro il termine di quindici giorni non sarebbe sufficiente presentare l’istanza di rateizzazione, ma occorrerebbe che intervenga anche la decisione di accoglimento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza infondata, condividendo il ragionamento della Corte d’Appello. Il Collegio ha osservato che, in base alla norma regolamentare, la posizione di regolarità contributiva si considera integrata quando l’istanza di rateizzazione, avanzata nel rispetto del termine, venga accolta dall’istituto. La circostanza che la decisione dell’INPS sia intervenuta dopo la scadenza dei quindici giorni non può incidere negativamente sulla posizione del datore di lavoro: con l’accoglimento, l’ente pone in essere quella condizione che determina la regolarità contributiva. Un’interpretazione contraria rimetterebbe la possibilità di regolarizzare la propria posizione all’alea dei tempi di risposta dell’amministrazione, sottraendo l’esito a un adempimento nella sfera di controllo del privato e affidandolo, invece, a un fattore dipendente dalla volontà e dall’organizzazione dell’ente che ha notificato l’irregolarità.
Il medesimo principio è stato esteso dalla Corte anche all’ipotesi regolata dal DM 30.01.2015, applicabile ratione temporis alle omissioni contributive riferite all’anno 2017. Anche in tale contesto, la regolarità contributiva sussiste in caso di rateizzazione concessa dall’istituto e, ove l’accoglimento dell’istanza intervenga dopo il termine di quindici giorni, l’effetto regolarizzante si produce comunque, non potendo la posizione dell’interessato dipendere dalla capacità dell’ente di evadere la pratica in tempo utile.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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