Rinuncia transattiva alla contribuzione volontaria regionale siciliana è nulla (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19597 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contribuzione volontaria posta a carico della Regione Sicilia, e per essa del soggetto accollante ex lege, in favore dei lavoratori del settore minerario cessati dall’attività ha base legale e non negoziale, e va qualificata come obbligatoria con finalità assistenziale. Ne deriva che le pattuizioni transattive con cui il lavoratore rinunci alla pretesa contributiva, ancorché qualificata come volontaria, sono affette da nullità ai sensi dell’art. 2115 cod. civ. e non sono opponibili all’ente previdenziale. L’indisponibilità del rapporto contributivo prevale sulla disciplina dell’art. 2113 cod. civ. e sulla volontà abdicativa espressa in sede conciliativa. La sentenza d’appello che riconosca efficacia estintiva a tale rinuncia è cassata con rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente, ex lavoratore di uno stabilimento minerario siciliano, aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda volta al versamento dei contributi previdenziali sugli arretrati dell’indennità di prepensionamento e alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico. La società subentrata nella gestione del personale, insieme all’INPS, proponeva appello.

La Corte d’appello di Caltanissetta riformava la decisione, ritenendo che l’accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore contenesse una rinuncia ad ogni pretesa e che la contribuzione in questione, di natura volontaria, fosse disponibile, con esclusione dell’art. 2115 cod. civ. Il lavoratore ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi vengono trattati congiuntamente, perché investono l’unica tematica centrale: la disponibilità o meno della contribuzione qualificata come volontaria. La Corte inquadra la questione nella normativa regionale di tutela dei lavoratori del settore minerario siciliano, che impone alla Regione, e quindi al soggetto accollante, di corrispondere l’indennità di prepensionamento e di versare la relativa contribuzione nella misura massima consentita.

Il collegio richiama la propria giurisprudenza, da ultimo Cass. ord. n. 18370-18371/2020, che ha censurato le statuizioni di appello fondate sulle rinunce sottoscritte dai lavoratori. La forma di prosecuzione contributiva in esame diverge dallo schema generale dell’ordinaria prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria, perché è legata non a un’autorizzazione dell’ente né all’onere del richiedente, ma al metodo di finanziamento posto a carico di un soggetto pubblico regionale in via esclusiva (Cass. sez. lav. n. 2939/2019).

Il tenore dell’art. 6, comma 4, L. Reg. Sicilia n. 42/1975 è esplicito nell’assumere a carico della Regione gli oneri per la contribuzione volontaria a fini pensionistici. Si tratta di un’ipotesi peculiare di assunzione pubblica dell’onere contributivo, connessa alla dismissione dell’attività mineraria. L’obbligo di versamento «non ha base negoziale, ma legale», e ciò configura la contribuzione come obbligatoria con finalità assistenziale (Cass. sez. lav. n. 3184/2019; conforme ord. n. 23038/2024).

Poiché viene in rilievo un’obbligazione di diritto pubblico, speculare ai diritti tutelati dall’art. 38 Cost., non può condividersi il vaglio di liceità degli accordi compiuto alla stregua dell’art. 2113 cod. civ. L’obbligo contributivo, regolato da disciplina cogente e inderogabile, non può venir meno per effetto delle pattuizioni tra lavoratore e soggetto obbligato. Tali pattuizioni, nella parte relativa all’estensione della rinuncia alla pretesa contributiva, sono inficiate da nullità ex art. 2115 cod. civ. La Corte accoglie i primi quattro motivi, assorbito il quinto sulle spese, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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