Onere di impugnazione specifica nell’appello tributario e carattere devolutivo pieno (Cass. civ. Sez. V n. 6413 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a sostegno dell’appello, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, mezzo non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. L’onere non impone all’appellante di porre nuovi argomenti giuridici rispetto a quelli già respinti dal primo giudice, specie ove le questioni oggetto del giudizio siano di mero diritto. Il giudice di appello che ometta di esaminare rilievi autonomi e distinti contenuti nell’atto impositivo viola l’art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione di una società in relazione all’anno d’imposta 2008, contestando un maggior reddito d’impresa e un maggior valore della produzione netta, oltre a maggiori imponibili Iva, e irrogando le sanzioni. I recuperi riguardavano tre distinti rilievi: l’omessa dichiarazione di ricavi da vendita immobiliare, l’indeducibilità di costi correlati a una nota di credito e l’omessa contabilizzazione di ricavi per vendita di beni mobili. Con separato avviso l’Ufficio imputava al socio, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, i maggiori redditi accertati in capo alla società.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi della società e del socio. La Commissione tributaria regionale, riuniti i procedimenti, respingeva gli appelli dell’Ufficio, qualificando come inammissibile l’appello per assenza di motivi specifici di impugnazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrente contesta la qualificazione dell’appello come inammissibile, sostenendo di aver censurato la decisione di primo grado tanto sul rilievo relativo alla vendita immobiliare quanto sull’omessa pronuncia sugli ulteriori rilievi.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il giudice di legittimità richiama un consolidato orientamento secondo cui la riproposizione delle ragioni di impugnazione dell’atto impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, assolve l’onere di impugnazione specifica. L’appello tributario ha carattere devolutivo pieno: non è limitato al controllo di vizi specifici, ma tende al riesame della causa nel merito. Sono richiamati i precedenti Cass., Sez. VI-5, n. 30525 del 2018, Cass., Sez. VI-5, n. 1200 del 2016, Cass., Sez. V, n. 3064 del 2012 e Cass., Sez. V, n. 32838 del 2018.

L’onere di impugnazione specifica, osserva la Corte, non impone di introdurre nuovi argomenti giuridici rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, soprattutto quando le questioni controverse sono di mero diritto. Nel caso concreto la ricorrente aveva formulato censure puntuali su tutti e tre i rilievi: il maggior reddito da vendita immobiliare, la deduzione dei costi correlati alla nota di credito e l’omessa contabilizzazione dei ricavi da vendita di beni mobili.

Le censure erano dunque specifiche. Inoltre, i giudici di appello si erano pronunciati esclusivamente sulla questione della vendita immobiliare, senza alcun riferimento agli ulteriori rilievi, autonomi e distinti sotto il profilo dei presupposti di fatto e di diritto. Tale omissione integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, proposto in subordine ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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