Disoccupazione agricola: niente obbligo di motivazione per gli atti previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12700 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale sono sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Poiché l’obbligazione nasce ex lege al verificarsi dei presupposti, il procedimento amministrativo ha funzione meramente ricognitiva e l’ente non resta vincolato agli atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto. Ne deriva che l’assicurato non può fondare la pretesa di pagamento su una carente motivazione del provvedimento di diniego. In tema di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno quando l’INPS, a seguito di controllo, disconosca il rapporto; il lavoratore ha allora l’onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto dedotto.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’accredito di 114 giornate di lavoro agricolo riferite all’anno 2003. Il Tribunale di Foggia aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1755 del 2018, ha respinto il gravame.

I giudici di merito hanno ritenuto che, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, grava sul lavoratore la prova dello svolgimento dell’attività subordinata per il numero minimo di giornate, non bastando le registrazioni e le denunce aziendali, documenti di formazione unilaterale. Il lavoratore impugna la sentenza per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo, il secondo e il terzo motivo muovono da una comune premessa: l’applicabilità alla materia della disoccupazione agricola delle prescrizioni della legge n. 241 del 1990, con particolare riguardo all’obbligo di motivazione e ai limiti all’autotutela. La Corte ritiene le censure prive di fondamento.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, vertendosi in materia di obbligazioni pubbliche che nascono ex lege, la funzione del procedimento amministrativo è di natura meramente ricognitiva. Ne consegue che l’ente previdenziale può sempre prendere, senza formalità alcuna e anche in giudizio, una diversa posizione sul contenuto dell’obbligazione, non essendo vincolato agli atti emessi in precedenza. È questa la ragione per cui gli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali sono sottratti all’obbligo di motivazione: decisivo è solo che il comportamento dell’ente si sia o meno uniformato al vincolo obbligatorio che sorge direttamente dalla legge. L’assicurato non può quindi fondare la pretesa giudiziale su una carente motivazione del diniego, potendo semmai far valere il diritto al risarcimento dei danni.

Quanto alla quarta censura, la Corte ricorda che l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli adempie a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno quando l’INPS, a seguito di controllo, disconosca l’esistenza del rapporto, esercitando la facoltà fondata sull’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. In tal caso il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto. La cancellazione è atto meramente consequenziale al disconoscimento, che è propriamente l’atto che fa sorgere l’onere probatorio a carico dell’assicurato.

La Corte conferma infine che il regime di esenzione dalle spese previsto dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. costituisce ius singulare, non applicabile a casi non espressamente indicati, e opera solo nei giudizi in cui il diritto alla prestazione sia oggetto diretto della domanda. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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