Durata degli incarichi dirigenziali esterni ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e revoca anticipata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4812 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La durata minima triennale prevista dall’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 per gli incarichi dirigenziali si applica solo ai dirigenti di ruolo della pubblica amministrazione e non anche agli incarichi conferiti, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, a soggetti esterni o non appartenenti ai ruoli dirigenziali. L’art. 19, comma 6 disciplina una forma eccezionale di lavoro dirigenziale a termine, funzionale a soddisfare esigenze temporanee dell’amministrazione, sicché la sua durata non è soggetta a un termine minimo legale ma solo al limite massimo quinquennale. La cessazione anticipata dell’incarico per il venir meno del mandato elettivo del sindaco, al di fuori delle ipotesi di revoca disciplinate dall’art. 109 TUEL, integra un’illegittima applicazione dello spoils system, contraria all’art. 97 Cost., anche quando la durata pattuita rispetti il limite dell’art. 110 TUEL, che concerne l’astratta durata del mandato e non la cessazione anticipata.
Il Fatto
Un dirigente aveva ricevuto dal sindaco, con provvedimento del 30 dicembre 2016 e contratto individuale sottoscritto il 12 gennaio 2017, un incarico triennale di Comandante dei Vigili urbani, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e scadenza al 31 dicembre 2019. A seguito dello scioglimento anticipato del consiglio comunale, l’incarico era stato dapprima sospeso e poi nuovamente conferito dal commissario prefettizio con scadenza al 31 dicembre 2017.
Il lavoratore aveva adito il giudice per sentir dichiarare illegittimo il recesso anticipato e accertare la persistenza del rapporto fino alla scadenza originaria. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda, condannando il Comune al risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’ente locale, deducendo la natura meramente fiduciaria della procedura selettiva del 2013 e la violazione della disciplina sulla durata degli incarichi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, pervenendo a un esito complessivamente negativo per l’ente ricorrente, sebbene con una significativa correzione motivazionale. Quanto al primo motivo, concernente la violazione dell’art. 2697 c.c. e del principio di non contestazione, la Corte ha rammentato che tale principio opera esclusivamente sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla loro qualificazione giuridica, la cui risoluzione spetta al giudice.
Sotto altro profilo, la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, non quando abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, censura che attiene all’apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ritenuto provato il carattere selettivo della procedura del 2013 sulla base della documentazione versata in atti, senza addossare all’ente un onere probatorio non spettante.
Con riguardo al secondo motivo, la Suprema Corte ha operato un revirement rispetto al proprio precedente orientamento, emendando la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c. Ha affermato che la durata minima triennale di cui all’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, essendo connessa alla stabilità dei dirigenti di ruolo assunti per concorso, non si estende agli incarichi conferiti a soggetti esterni ai sensi del comma 6, che costituiscono forma eccezionale e temporanea di impiego pubblico, compatibile con la disciplina eurounitaria sui rapporti a termine. Tuttavia, la mancata previsione di un termine minimo legale non consente all’amministrazione di recedere anticipatamente dal contratto ove abbia pattiziamente fissato una durata triennale, se superata la scadenza concordata non ricorrano le ipotesi di revoca tassativamente previste dall’art. 109 TUEL.
La Corte ha infine chiarito che il limite di durata dell’incarico ex art. 110 TUEL, parametrato al mandato elettivo del sindaco, riguarda l’astratta durata dell’incarico al momento del conferimento e non comporta la cessazione automatica del rapporto per il sopravvenuto venir meno del vertice politico dell’ente, sicché ogni interruzione anticipata fuori dai casi legali integra un’illegittima applicazione dello spoils system, contraria all’art. 97 Cost. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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