Retribuzione delle ferie e indennità accessorie nel settore ferroviario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15323 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta per le ferie annuali comprende ogni compenso che, per la sua natura e la sua finalità, costituisce corrispettivo della prestazione lavorativa ordinaria, ivi incluse l’indennità di assenza dalla residenza e l’indennità di utilizzazione professionale. È pertanto nulla, per contrasto con l’art. 7 Dir. CE 88/2003 e con l’art. 10 d.lgs. n. 66/2003, la clausola contrattuale che ne predetermina l’importo in misura fissa non correlata alla media dei compensi effettivamente percepiti. Una volta enunciata dal giudice di legittimità, la regula iuris esprime una vocazione di stabilità che impone l’osservanza dei precedenti, ammettendosi mutamenti di orientamento consolidato solo se sorretti da gravi ragioni.

Il Fatto

Il lavoratore, alle dipendenze della società ferroviaria, ha agito per il riconoscimento di una retribuzione delle ferie comprensiva delle indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza. Il Tribunale ha accolto le domande, dichiarando la nullità della clausola contrattuale collettiva che limitava l’indennità giornaliera a un importo fisso e dell’art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità nella parte in cui escludeva dal calcolo l’indennità di assenza dalla residenza.

La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione della società, confermando il diritto del lavoratore alle differenze retributive maturate per gli anni di fruizione delle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi cinque motivi e il settimo, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha richiamato i numerosi precedenti formatisi in contenziosi analoghi, dapprima nei confronti di altra società del gruppo e poi ribaditi anche verso l’odierna ricorrente, tra cui Cass. n. 14089 del 2024, che si è pronunciata su motivi sovrapponibili.

Il Collegio ha ribadito che l’indennità di assenza dalla residenza e l’indennità di utilizzazione professionale concorrono a determinare la retribuzione feriale, poiché compensano il disagio della prestazione ordinaria. La clausola che ne fissa l’ammontare in misura rigida è nulla per contrasto con la disciplina euro-unitaria e interna.

Quanto al diritto vivente, la Corte ha sottolineato che l’interpretazione enunciata con l’intervento nomofilattico ha vocazione di stabilità, accentuata dalle novelle del 2006 e del 2009, e che deve preferirsi l’interpretazione sulla cui base si è formata una pratica applicativa stabile (v. Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011; Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011). L’osservanza dei precedenti è stata confermata anche di recente (Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024).

Il sesto motivo, proposto ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme. L’ottavo motivo, subordinato, è stato parimenti infondato: il rapporto a tempo determinato, come modulato dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità, sicché la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto (Cass. n. 26246 del 2022).

Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e all’applicazione delle sanzioni ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *