Il sub-trasporto continuativo e organizzato è appalto di servizi di trasporto con responsabilità solidale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8004 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di responsabilità solidale previsto dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 opera in relazione al contratto di appalto di servizi di trasporto, mentre non sussiste per il semplice contratto di trasporto. La distinzione tra le due fattispecie va compiuta in base alla sussistenza di un’organizzazione di mezzi e persone apprestata dal trasportatore, rapportata all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Costituiscono connotati rivelatori di tale organizzazione la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario e l’assunzione dei rischi da parte del trasportatore. Configura un appalto la presenza di un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle prestazioni, finalizzato al raggiungimento di un risultato complessivo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il verbale di accertamento ispettivo con cui, in qualità di committente di un’impresa di trasporti, era stata ritenuta corresponsabile in solido, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per i debiti contributivi del proprio appaltatore.
Il Tribunale accoglieva solo parzialmente il ricorso e la Corte d’appello, pur rideterminando il quantum, confermava la qualificazione del rapporto come appalto di servizi di trasporto, con conseguente responsabilità solidale della committente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel dichiarare l’infondatezza del primo motivo di ricorso, richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui la garanzia solidale di cui all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 non si applica al semplice contratto di trasporto, ma solo all’appalto di servizi di trasporto. Tale distinzione è centrale ai fini del giudizio, radicando l’interesse della società ricorrente a ottenere una diversa qualificazione del rapporto.
La Corte ricorda che la qualificazione di un rapporto come appalto di servizi di trasporto, piuttosto che come contratto di trasporto, dipende dall’esistenza di una pianificazione dell’esecuzione di una serie di trasporti, con una disciplina unitaria e un corrispettivo predeterminato, e dall’allestimento di una idonea organizzazione da parte del vettore. La pronuncia valorizza il precedente specifico relativo alla medesima committente, evidenziando come gli elementi presuntivi possano essere utilmente invocati quando le modalità di esecuzione e il comportamento delle parti rivelino un rapporto contrattuale unico e onnicomprensivo.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di questi criteri, valorizzando elementi non contestati tra le parti: la continuità e la sistematicità della collaborazione, la ripetitività delle prestazioni, la predeterminazione di un corrispettivo unitario e la peculiarità di un’organizzazione del servizio calibrata sulle specifiche esigenze della committente, rivelata da mezzi con il logo della società e da strumenti e modulistica riconducibili alla medesima.
La Corte ritiene, inoltre, pertinente il richiamo alla Corte costituzionale n. 254 del 2017, secondo cui la ratio della responsabilità solidale del committente — evitare che il decentramento produttivo vada a danno dei lavoratori — impone di estendere la garanzia a tutti i livelli del decentramento. La riconduzione del rapporto all’appalto di servizi di trasporto esclude, infine, la rilevanza della giurisprudenza invocata dalla ricorrente circa l’inapplicabilità della norma al contratto di trasporto.
Il secondo motivo di ricorso, volto a censurare l’omesso esame di fatti decisivi, è dichiarato inammissibile, poiché la doglianza si risolve in un sindacato sul ragionamento probatorio e sulla valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità, tanto più in presenza di una doppia conforme di merito.
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Nota della Redazione
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