Retribuzione di posizione e assorbimento della indennità professionale nel CCNL ENAC (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22636 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di retribuzione di posizione dei dipendenti non dirigenti dell’ENAC, l’art. 92, comma 2, lett. a), del CCNL 1998-2001 non prevede l’assorbimento integrale dell’indennità professionale nell’indennità di posizione, ma solo fino alla concorrenza delle misure corrispondenti alla pregressa indennità di impiego. Il giudice di merito che detragga per intero l’indennità professionale viola tale disciplina contrattuale. Grava inoltre sulla parte debitrice, e dunque sul datore di lavoro, l’onere di dimostrare di avere compiutamente eseguito l’obbligazione retributiva. La questione va rimessa al CTU per la determinazione dell’importo spettante, con detrazione dell’indennità professionale nei limiti anzidetti, calcolata sulle buste paga.

Il Fatto

Il Tribunale di Cagliari aveva condannato l’ENAC al pagamento di una somma in favore di un dipendente inquadrato nella seconda qualifica professionale come geometra, a titolo di remunerazione degli incarichi professionali svolti ai sensi dell’art. 83, comma 1, del CCNL per il personale non dirigente dell’ente.

La Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma, ha riconosciuto la sola retribuzione di posizione per gli incarichi svolti dal 2004 al 2010, escludendo il diritto in capo ai membri delle commissioni di accertamento e certificazione che non le avessero presiedute e detraendo integralmente l’indennità professionale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; l’ENAC ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava la violazione del giudicato interno sulla statuizione relativa alla equiparazione tra commissario e Presidente della commissione, è infondato. La Corte ricorda che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni dotate di propria individualità, e non su mere premesse logiche della decisione. La contestazione dell’ENAC in appello sui presupposti di fatto della posizione organizzativa ha riaperto la cognizione sull’intera statuizione.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono inammissibili. L’interpretazione dell’Accordo sindacale del 19.11.2003 è riservata al giudice di merito; in cassazione il sindacato è limitato alla verifica del rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale. Il ricorrente si è limitato a contrapporre una lettura diversa dell’accordo decentrato, senza indicare le ragioni giuridiche della violazione.

Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: la censura non riproduce né localizza l’atto di appello. La Corte precisa che il principio di non contestazione opera solo per la componente fattuale dei conteggi, non per quella normativa, rimessa al potere-dovere del giudice. Il quinto motivo è inammissibile perché il potere di disporre la CTU ha carattere discrezionale e non è sindacabile in legittimità ove motivato.

Il sesto e il settimo motivo sono fondati nella parte in cui censurano la detrazione integrale dell’indennità professionale. L’art. 92, comma 2, lett. a), del CCNL stabilisce che l’indennità di posizione assorbe quella professionale solo fino alla concorrenza della pregressa indennità di impiego. La Corte territoriale non si è attenuta a tale disciplina e non ha applicato il principio secondo cui l’onere della prova dell’esatto adempimento grava sul datore di lavoro. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, che dovrà demandare al CTU il calcolo dell’importo spettante.

Il ricorso incidentale è inammissibile perché non si confronta con la motivazione impugnata, che ha correttamente ricondotto gli incarichi di certificazione e collaudo alle funzioni di cui all’art. 83, lett. b), del CCNL.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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