Inammissibile la censura sul valore probatorio dei documenti in sede di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22637 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la censura che contesti il valore e il significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi istruttori non integra l’omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ma si risolve in un’inammissibile istanza di revisione del convincimento sul fatto. Il controllo di legittimità non può convertirsi in una nuova valutazione delle risultanze probatorie, restando estranea alla natura del giudizio di cassazione ogni doglianza che presupponga una diversa lettura del materiale istruttorio. La denuncia di violazione dell’art. 36 Cost. è mal posta rispetto al lavoro autonomo. La determinazione sulle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è sindacabile solo per violazione del criterio di soccombenza o per liquidazioni difformi dalle tariffe professionali.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito per ottenere il pagamento di un compenso per attività di lavoro autonomo svolte in favore di una Regione, in esecuzione di un incarico che prevedeva una prestazione di natura spiccatamente documentale. La domanda era stata respinta nel primo grado e la decisione era stata confermata in appello, sul rilievo che nessuno dei documenti prodotti comprovasse l’effettivo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico, in particolare per l’anno 2010.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in più motivi, dolendosi, tra l’altro, dell’omesso esame di fatti decisivi e della mancata valorizzazione della documentazione prodotta. La Corte è stata così chiamata a verificare i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni istruttorie compiute dai giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo con cui si deduce l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse trascurato il contenuto di un documento, in particolare una relazione, che avrebbe dimostrato l’effettivo svolgimento dell’attività.

Il ragionamento dei giudici di legittimità è netto. La censura non investe l’omessa considerazione di un fatto, ma la portata probatoria di un documento. Affermare che un atto in atti avrebbe dovuto fornire una certa dimostrazione significa contestare il diverso apprezzamento del giudice di merito, non denunciare un vizio di omesso esame. La Corte richiama in proposito Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024.

Il Collegio osserva inoltre che, per l’anno 2010, il Tribunale aveva ritenuto insufficiente l’unico documento prodotto — il verbale di una riunione — mancando la prova degli atti tipici previsti dal contratto, ossia i report scritti con cadenza almeno trimestrale e la relazione di fine annualità. La sentenza d’appello si colloca nella medesima logica del costante riscontro documentale. Le attività caratterizzanti l’incarico erano di natura documentale e non potevano essere surrogate da attività preparatorie o di generica disamina.

Su tali premesse, la Corte esclude che sia configurabile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La correttezza delle valutazioni giuridiche e degli apprezzamenti istruttori attiene al merito. Vale quindi il principio per cui non è rituale, in sede di legittimità, la censura che evidenzi difformità rispetto alle attese della parte sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi in un’istanza di revisione del convincimento sul fatto. A sostegno la Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019, Cass., Sez. Un., n. 24148 del 2013 e Cass. n. 32505 del 2023.

Quanto al motivo sulla violazione dell’art. 36 Cost., la Corte rileva che la norma è mal richiamata rispetto al lavoro autonomo, richiamando Cass. n. 4667 del 2021 e Cass. n. 5807 del 2004. Anche il motivo sulle spese è dichiarato inammissibile: la determinazione rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, sindacabile solo per violazione del criterio di soccombenza o per liquidazioni difformi dalle tariffe. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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