Notifica unica a coniugi condomini: nullità sanata dallo scopo (Cass. civ. Sez. II n. 21235 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione di un decreto ingiuntivo a più debitori destinatari, eseguita mediante la consegna di un’unica copia presso il comune domicilio, non è inesistente ma affetta da nullità, sanabile, con effetto ex tunc, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. L’inesistenza della notificazione è configurabile solo quando l’attività sia del tutto mancante ovvero priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In tema di condominio, l’azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale ex art. 1137 cod. civ., mentre la nullità ha estensione residuale; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’annullabilità della delibera posta a fondamento dell’ingiunzione è deducibile solo in via d’azione, con domanda riconvenzionale proposta nel termine perentorio di cui all’art. 1137, comma 2, cod. civ., non in via di eccezione.
Il Fatto
Due condomini propongono opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali, chiedendo di accertare l’inesistenza della notifica del titolo esecutivo e, nel merito, la nullità della delibera assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione. Il Giudice di Pace respinge l’opposizione e la decisione è confermata in appello dal Tribunale, che condanna gli appellanti alle spese.
Gli opponenti propongono ricorso per cassazione, censurando la qualificazione del vizio di notifica e il trattamento della delibera condominiale, oltre a dedurre omissioni di pronuncia e il regime delle spese. Il condominio resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ribadisce la distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione. L’inesistenza ricorre solo quando l’attività sia del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali, identificabili nella trasmissione da parte di un soggetto qualificato e nella consegna intesa come raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento (Sez. III n. 14692 del 2023).
La notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo a più parti presso un unico difensore, con consegna di una sola copia, non è inesistente ma affetta da nullità, sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio di tutte le parti (Sez. II n. 5198 del 2002). Nel caso concreto, essendo pacifica la qualità di coniugi dei debitori e accertata la comune residenza, la notifica eseguita presso il comune domicilio con consegna di un unico decreto ha comportato una nullità, sanata per raggiungimento dello scopo.
Sui motivi relativi alla delibera assembleare, la Corte richiama la regola generale dell’annullabilità ex art. 1137 cod. civ. e la natura residuale della nullità, rinvenibile in ipotesi tipiche (Sezioni Unite n. 9839 del 2021). Sono nulle le delibere che stabiliscono o modificano i criteri generali di ripartizione delle spese; sono meramente annullabili quelle che ripartiscono in concreto le spese in violazione dei criteri legali o convenzionali.
Nella specie la delibera impugnata è annullabile e non nulla: la domanda di annullamento, implicita in quella di nullità, andava proposta nel termine perentorio di cui all’art. 1137, comma 2, cod. civ., non osservato. Gli ultimi motivi sono inammissibili: la Corte di merito ha scrutinato il motivo di appello e la soccombenza reciproca non impone automaticamente la compensazione delle spese, rientrando la relativa valutazione nel potere discrezionale del giudice di merito (art. 92, comma 2, cod. proc. civ.).
Nota della Redazione
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