Retrodatazione cautelare esclusa se il quadro indiziario matura dopo (Cass. pen. Sez. VI n. 603 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazione a catena, la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., presuppone che il reato oggetto della seconda ordinanza fosse desumibile dagli atti già al momento della prima misura. Non è sufficiente la mera conoscibilità storica dei fatti né l’omogeneità del contesto criminale. Il requisito si configura solo quando uno specifico compendio probatorio consente al pubblico ministero un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, idoneo a fondare una nuova richiesta cautelare. La relativa valutazione costituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione nei soli limiti del vizio di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente era stato destinatario di una prima ordinanza cautelare emessa nell’ottobre 2023 per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per alcuni reati-fine. Nel novembre 2021, in un distinto procedimento, era stato arrestato per detenzione a fini di cessione di marijuana e cocaina ed era stata emessa una precedente ordinanza applicativa degli arresti domiciliari.

La difesa aveva chiesto la declaratoria di inefficacia della misura per decorrenza dei termini massimi di fase, sostenendo la retrodatazione in relazione alla prima ordinanza. Il G.i.p. aveva respinto l’istanza con provvedimento del 12 marzo 2024; il Tribunale di Catania, con ordinanza del 18 luglio 2024, aveva confermato il rigetto. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione oggettiva: le due ordinanze custodiali sono state emesse nell’ambito di distinti procedimenti penali, riguardanti fatti diversi e autonomi. Il reato associativo è contestato per un arco temporale che, secondo il provvedimento impugnato, non si era esaurito al momento della prima ordinanza.

Il Tribunale ha applicato i principi della giurisprudenza di legittimità, in particolare Sez. U. n. 14535 del 19.12.2006, escludendo che il delitto associativo fosse desumibile dagli atti al momento dell’arresto in flagranza. Il quadro indiziario, ha rilevato, si è delineato solo grazie a una successiva informativa e a ulteriori acquisizioni probatorie, capaci di dare conto dei nuovi e più ampi risultati investigativi.

La Corte ribadisce che la questione relativa alla retrodatazione è una questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, perché richiede esame e valutazione degli atti: al giudice di legittimità spetta solo verificare la correttezza logica della motivazione (Sez. 5 n. 14713 del 06.03.2019). Il ricorso si è limitato ad affermare genericamente la sussistenza della desumibilità, sulla sola base dell’ambito delinquenziale comune.

Il presupposto della desumibilità dagli atti non si identifica con la conoscibilità storica dei fatti: richiede una tale conoscenza, derivata da uno specifico compendio probatorio, da consentire un meditato apprezzamento prognostico (Sez. 3 n. 48034 del 25.10.2019; Sez. 2 n. 6374 del 28.01.2015). Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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