Nulla osta all’espulsione e riesame della misura cautelare per indagati latitanti (Cass. pen. Sez. III n. 29596 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di procedibilità di cui all’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 non ricorre quando l’autorità giudiziaria non ha mai rilasciato il nulla osta all’espulsione, essendo stato lo stesso richiesto dal Prefetto e dal Questore e negato. Ne deriva che il giudice del riesame non può dichiarare l’improcedibilità fondandosi su un presupposto inesistente. Quanto alla misura cautelare, anche se la previsione di pena è inferiore ai tre anni, il giudice deve comunque riesaminare l’adeguatezza di una misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., in considerazione della caratura criminale dei prevenuti e della loro condizione di latitanza. È inammissibile una motivazione che applichi il divieto di dimora in modo incoerente rispetto alla gravità del fatto e alla negativa personalità degli indagati.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, in sede rescissoria a seguito di una precedente sentenza di annullamento della Cassazione, aveva annullato la custodia cautelare in carcere per uno degli indagati e aveva sostituito la misura per gli altri due con il divieto di dimora nella Regione Veneto, in relazione a un tentato furto aggravato in concorso ai danni di un istituto di credito.
Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva erroneamente escluso la condizione di procedibilità legata all’espulsione e aveva attenuato la misura nonostante la caratura criminale e la latitanza degli indagati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che l’autorità giudiziaria non ha mai rilasciato il nulla osta all’espulsione, sicché non ricorre la condizione di improcedibilità di cui all’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998. Il pubblico ministero ha dimostrato, con la produzione documentale, che il Prefetto e il Questore avevano richiesto il nulla osta dopo l’emissione dei rispettivi provvedimenti e che lo stesso era stato negato. La Corte richiama in proposito Sez. 3, n. 7713 del 20/04/2023, dep. 2024, Haxhijahja.
Sul secondo motivo, relativo alla posizione degli altri due indagati, entrambi latitanti, la Corte ha giudicato la motivazione dell’ordinanza assolutamente incoerente rispetto alla gravità del fatto ascritto e alla negativa personalità. Gli indagati risultano attinti da ulteriori procedimenti per fatti analoghi, ciò che evidenzia un quadro indiziario di particolare rilievo.
La Corte ha quindi affermato che, anche quando la previsione di pena è inferiore ai tre anni, occorre comunque riesaminare l’adeguatezza di una misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., tenendo conto della caratura criminale dei prevenuti. A sostegno richiama Sez. 3, n. 15025 del 18/12/2018, dep. 2019, Manto, Sez. 4, n. 43631 del 18/09/2015, Jovanovic e Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015, Jabbar.
L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva